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Sentenza

Sentenza n. 4238/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento di: “A) Silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n.380/01, inoltrata all’ente resistente in data 7/5/24, assunta al protocollo con n. 0013056; B) Tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali;”

Giustizia amministrativa202405293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (promissaria acquirente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata al Comune, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, difetto assoluto di istruttoria e violazione del giusto procedimento. Ha sostenuto la sussistenza della doppia conformità per l’immobile principale e per alcune opere accessorie, rappresentando che la tramezzatura di chiusura del terrazzo sarebbe stata demolita, che il muretto perimetrale sarebbe stato già assistito da precedente titolo edilizio e che la cabina prefabbricata per l’alimentazione elettrica sarebbe stata un volume tecnico non rilevante ai fini della volumetria. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione della società, quale promissaria acquirente, per mancata disponibilità materiale del bene, nonché la carenza di interesse per non avere impugnato il provvedimento di decadenza del precedente permesso di costruire. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. Il TAR ha disposto verificazione sulla consistenza delle opere e sulla doppia conformità.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha qualificato il silenzio serbato sull’istanza come silenzio-rigetto tipizzato dall’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001, formatosi decorso il termine di sessanta giorni, e non come silenzio-inadempimento. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità: la promissaria acquirente era legittimata ad agire perché il preliminare conteneva un espresso consenso del proprietario alla presentazione di ogni istanza e richiesta edilizia; inoltre, la ricorrente era estranea al precedente provvedimento di decadenza del permesso di costruire e proprio la situazione di abusività conseguente a tale decadenza giustificava la presentazione dell’istanza di sanatoria. Nel merito, sulla base della verificazione, ha ritenuto accertata la doppia conformità dell’immobile principale, non adeguatamente contestata dal Comune. Ha inoltre ritenuto che il muretto perimetrale fosse autonomo rispetto all’immobile principale e non interferisse con la doppia conformità. Quanto alla cabina elettrica, ha disatteso le conclusioni del verificatore, qualificandola come volume tecnico a servizio della struttura principale, privo di autonomia funzionale e non computabile nella volumetria, purché funzionalmente necessario all’edificio. Il silenzio-rigetto è stato quindi annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti comunali, compresa la valutazione degli eventuali ulteriori pareri e autorizzazioni necessari. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, oltre alla rifusione del contributo unificato, e al pagamento definitivo del compenso del verificatore.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda

    La sanatoria edilizia richiede la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001

    il silenzio serbato sull'istanza di accertamento di conformità oltre il termine di 60 giorni

    Il silenzio protratto oltre sessanta giorni ha natura di silenzio-rigetto tipizzato e vale come provvedimento negativo tacito, da impugnare nel termine decadenziale ordinario; non permane un obbligo di provvedere come nel silenzio-inadempimento.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 380/2001

    il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo

    La legittimazione a chiedere un titolo edilizio spetta al proprietario o a chi dimostri un titolo qualificato.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Sono stati richiamati per la liquidazione del compenso spettante al verificatore.

  • D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    È stato richiamato quale parametro per la liquidazione del compenso del verificatore.

Massime di principio

  • Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001, decorso il termine di sessanta giorni, integra un silenzio-rigetto tipizzato dalla legge e non un silenzio-inadempimento; l’interessato deve impugnare il provvedimento tacito nel termine decadenziale ordinario.
  • Il promissario acquirente può essere legittimato a presentare e impugnare un’istanza di sanatoria edilizia quando dimostri una relazione qualificata con il bene, derivante anche dal consenso espresso del proprietario contenuto nel contratto preliminare, senza che sia indispensabile la materiale disponibilità dell’immobile se il consenso autorizzativo è univoco.
  • La verifica della doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. 380/2001 deve riguardare l’immobile e le opere oggetto dell’istanza, ma un’opera accessoria autonoma rispetto all’edificio principale non incide sulla conformità di quest’ultimo quando non ne modifica il regime edilizio.
  • Una cabina elettrica priva di autonomia funzionale, destinata esclusivamente a contenere impianti tecnologici necessari al servizio della costruzione principale e non utilmente collocabili al suo interno, può essere qualificata come volume tecnico e, in tale qualità, non computata nella volumetria massima consentita né considerata costruzione autonoma.
  • L’annullamento del silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità non comporta automaticamente il rilascio del permesso in sanatoria: l’amministrazione deve riesercitare il potere, conformandosi alla decisione e valutando gli eventuali ulteriori pareri, autorizzazioni e presupposti necessari.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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