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Sentenza

Sentenza n. 1584/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 575 dell’8 febbraio 2024, notificata il 13 febbraio 2024 e di ogni altro atto comunque connesso;

Giustizia amministrativa202400505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale n. 575 dell'8 febbraio 2024, che ha individuato gli eredi dei responsabili storici, quantificato le rispettive quote di responsabilità per la contaminazione e diffidato all'esecuzione degli interventi di bonifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità ambientale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione deducendo violazione del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Piemonte n. 717 del 2017 e n. 653 del 2020, entrambe confermate dal Consiglio di Stato; violazione degli artt. 239, 240, 244 e 253 del d.lgs. n. 152 del 2006; incompetenza; violazione degli artt. 2267, 2312 e 2949 c.c.; violazione della direttiva 2004/35/CE e del principio chi inquina paga; difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, gli eredi contestavano la responsabilità dei loro danti causa per la gestione della discarica e per la contaminazione, la ricostruzione della natura e della quantità dei rifiuti urbani rispetto a quelli industriali, l'utilizzo delle consulenze tecniche acquisite nel procedimento, la mancata considerazione di altri soggetti e la competenza della Provincia. La determinazione aveva attribuito il 20% della responsabilità complessiva agli eredi dei gestori della discarica di rifiuti urbani e l'80% alla società già proprietaria e utilizzatrice dell'area per attività industriali, ripartendo il 20% tra gli eredi in ragione delle rispettive quote successorie.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le sentenze precedenti, ormai coperte da giudicato, avessero già definitivamente stabilito la trasmissibilità mortis causa dell'obbligo di bonifica e la corresponsabilità dei danti causa dei ricorrenti, lasciando all'Amministrazione soltanto la ricostruzione della linea ereditaria, delle eventuali accettazioni con beneficio d'inventario e delle quote individuali. Sono state quindi dichiarate inammissibili le censure dirette a rimettere in discussione la responsabilità originaria, l'effettiva gestione della discarica e il nesso tra rifiuti urbani e contaminazione. Il giudice ha ritenuto adeguate l'istruttoria e la motivazione, valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. Gianasso e la successiva relazione tecnica dell'ing. Di Molfetta, dalle quali risultava una quota stimata del 20% di rifiuti urbani e dell'80% di rifiuti industriali. Ha confermato l'applicabilità del criterio causale del più probabile che non, anche mediante presunzioni, e l'ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nelle valutazioni di caratterizzazione e bonifica, sindacabile solo per esiti abnormi o manifestamente illogici. Ha escluso l'incompetenza, distinguendo l'azione risarcitoria ministeriale ex art. 311 d.lgs. n. 152/2006 dalle procedure di bonifica del Titolo V, attribuite alla Provincia e al Comune interessato. Ha escluso la violazione della direttiva 2004/35/CE e del principio chi inquina paga, ritenendo che le contaminazioni storiche possano generare obblighi di bonifica quando il pericolo di aggravamento sia ancora attuale, anche se l'area è stata successivamente ceduta. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'accertamento amministrativo, l'esito del giudizio civile intercorso tra proprietari e società. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre accessori, in favore della Città Metropolitana di Torino; spese compensate nei confronti di Stellantis N.V.

Norme richiamate

  • art. 239 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'ambito della disciplina sulla bonifica; la censura è stata ritenuta inammissibile nella parte volta a rimettere in discussione responsabilità già coperte dal giudicato.

  • art. 240 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dai ricorrenti; il giudice ha ritenuto non consentita la riproposizione di questioni già definitivamente decise sulla responsabilità e sulla natura della contaminazione.

  • art. 242, comma 1, d.lgs. 152/2006

    La norma conferma che una condotta inquinante risalente, anche conclusa nel passato, non esclude l'obbligo di bonifica quando sia ancora attuale il pericolo di aggravamento della situazione.

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base del potere di individuazione del responsabile dell'inquinamento e dell'imposizione degli obblighi di bonifica; l'accertamento può fondarsi sul criterio del più probabile che non e su presunzioni.

  • art. 252 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dai ricorrenti; le relative censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare responsabilità già definite.

  • art. 311 d.lgs. 152/2006

    La disposizione riguarda l'azione risarcitoria in forma specifica di competenza ministeriale e non esclude la competenza provinciale e comunale sulle procedure di bonifica del Titolo V.

  • art. 17 d.lgs. 22/1997

    La disciplina previgente è stata considerata rilevante per affermare la permanenza dell'obbligo di bonifica e la sua trasmissibilità mortis causa.

  • art. 253 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dai ricorrenti in tema di responsabilità e oneri connessi alla bonifica; la relativa censura è stata respinta o ritenuta non utilmente riproponibile.

  • art. 2267 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, senza che il giudice ne ravvisasse una violazione decisiva ai fini dell'annullamento.

  • art. 2312 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, senza che il giudice ne ravvisasse una violazione decisiva ai fini dell'annullamento.

  • art. 2949 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, senza che il giudice ne ravvisasse una violazione decisiva ai fini dell'annullamento.

  • direttiva 2004/35/CE

    Il giudice ha escluso la violazione della direttiva e del principio chi inquina paga, ritenendo legittimo imporre la bonifica al soggetto cui è causalmente riconducibile la contaminazione storica.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio vincolante della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 10 del 2019 sulla trasmissibilità dell'obbligo di bonifica nelle successioni universali.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi sull'accertamento della responsabilità ambientale e sulla trasmissibilità mortis causa dell'obbligo di bonifica impedisce agli eredi di rimettere in discussione, nel giudizio contro il successivo provvedimento attuativo, la responsabilità del de cuius, il nesso causale e la natura della contaminazione; in tale fase l'Amministrazione deve soltanto individuare gli eredi, verificare le eventuali accettazioni con beneficio d'inventario e determinare le quote individuali.
  • Nell'individuazione del responsabile di una contaminazione ambientale l'Amministrazione può utilizzare il criterio del più probabile che non e prove presuntive; una volta fornito un quadro indiziario analitico e coerente, incombe al soggetto individuato l'onere di offrire una prova liberatoria altrettanto specifica, non essendo sufficiente prospettare genericamente possibili responsabilità di terzi.
  • Le valutazioni tecniche dell'Amministrazione in materia di caratterizzazione e bonifica ambientale sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino abnormi, manifestamente illogiche o fondate su un'istruttoria inadeguata.
  • La contaminazione storica può fondare un attuale obbligo di bonifica quando permane il pericolo di aggravamento della situazione ambientale; la successiva cessione della proprietà dell'area o dell'azienda non esclude la responsabilità del soggetto cui sia causalmente riconducibile l'inquinamento.
  • L'obbligo di bonifica del responsabile ambientale si trasmette agli eredi che subentrano nella posizione del de cuius in universum ius, anche se non hanno mai avuto la disponibilità del terreno, non hanno partecipato materialmente all'inquinamento e non ne hanno tratto benefici economici.
  • La competenza ministeriale all'azione risarcitoria in forma specifica ex art. 311 d.lgs. 152/2006 non si sovrappone né esclude la competenza provinciale e comunale per le procedure amministrative di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica previste dal Titolo V della Parte IV del medesimo decreto.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiAree protette, fauna e floraResponsabile del procedimento e competenza
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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