Cassazione Penale, Sentenza n. 17003/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari per reati contro la pubblica amministrazione (artt. 318 e 321 c.p.), con censure sulla carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (in particolare pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) e, soprattutto, dedotta la nullità dell'ordinanza per omesso "interrogatorio preventivo" previsto dall'art. 291, comma 1-quater c.p.p., quando la misura è disposta per il pericolo di reiterazione (lett. c art. 274 c.p.p.). Il ricorrente ha anche contestato che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente valutato la mancanza di elementi concreti per fondare le esigenze probatorie e non abbia rilevato la nullità derivata dall'omesso interrogatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondata la censura sulla nullità per omesso interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater c.p.p. poiché la misura era stata adottata esclusivamente sulla base del pericolo di reiterazione (lett. c) per reati non rientranti nelle eccezioni legislative. La Corte ha precisato che l'interrogatorio preventivo è presupposto oggettivo dell'adozione della misura (derogabile solo nelle ipotesi espressamente previste) e che la sua omissione integra una nullità di regime intermedio deducibile con la richiesta di riesame; il Tribunale del riesame non poteva sanare ex post tale vizio sostituendosi al giudice che ha emesso la misura. Conseguentemente sono state annullate senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia l'ordinanza del riesame, disponendo la rimessione in libertà del ricorrente, se non trattenuto per altra causa.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater c.p.p.
«Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini ... salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale»
Introduce l'obbligo dell'interrogatorio preventivo prima di disporre la misura quando la richiesta è fondata sul pericolo di reiterazione (lett. c art. 274), salvo le eccezioni tassative indicate. L'omissione di tale interrogatorio, se dovuto, determina una nullità dell'ordinanza.
art. 274 c.p.p. (lett. a, b, c)
Individua le esigenze cautelari: lett. a) inquinamento o molestia delle prove, lett. b) pericolo di fuga, lett. c) pericolo di reiterazione. La novella pone l'interrogatorio preventivo in relazione soprattutto alla lett. c) (pericolo di reiterazione), con esclusioni per specifici reati/condotte.
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Obbliga il giudice che emette l'ordinanza a svolgere un'esposizione e un'autonoma valutazione degli indizi e delle specifiche esigenze cautelari, con indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunte; il giudice non è vincolato alla sola richiesta del Pubblico Ministero.
art. 294, comma 3-bis c.p.p.
L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo
Sanziona con nullità l'assenza dell'interrogatorio preventivo quando questo fosse richiesto dalla norma; la nullità è qualificata come grave e collegata alla tutela del contraddittorio.
art. 309, comma 9 c.p.p.
Attribuisce al tribunale del riesame il potere-dovere di annullare l'ordinanza impugnata; tuttavia tale potere integrativo non può essere esercitato per sanare vizi genetici derivanti dall'omesso interrogatorio preventivo dovuto.
art. 178, lett. c) c.p.p.
Consente di dedurre la nullità degli atti per violazione di norme che incidono sulla validità; la Corte ha ritenuto che l'omesso interrogatorio preventivo integri una nullità deducibile ai sensi di questa norma (regime intermedio).
Massime di principio
- Se la misura cautelare viene disposta dopo l'entrata in vigore della disciplina sull'interrogatorio preventivo, il giudice è tenuto ad eseguire l'interrogatorio quando la misura si fonda sul pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c), salvo le eccezioni tassative previste dalla norma).
- L'interrogatorio preventivo è un presupposto oggettivo dell'adozione della misura: la sua omissione, se dovuta, costituisce nullità rilevabile con la richiesta di riesame e non è sanabile d'ufficio dal tribunale del riesame sostituendosi al giudice che ha emesso la misura.
- Il giudice non è vincolato alla formulazione delle esigenze cautelari proposta dal Pubblico Ministero: deve però motivare autonomamente e specificamente le esigenze cautelari effettivamente ritenute sussistenti, indicando elementi concreti e attuali che giustifichino la misura.
- La deduzione della nullità per omesso interrogatorio preventivo deve essere tempestiva e, nella procedura cautelare, il mezzo adeguato per farlo valere è la richiesta di riesame; la mancata deduzione in sede impropria può comportare decadenze applicabili alle nullità di regime intermedio.
- Non è sufficiente una genericità ovvero affermazioni astratte (es. 'spregiudicatezza' o modalità 'occulte' di ricezione di denaro) per fondare l'esigenza dell'inquinamento probatorio: occorrono elementi concreti, selezionati rispetto alla condotta, che dimostrino rischio attuale e rilevante di compromettere le prove.
- Il giudice del riesame può controllare l'esistenza delle esigenze cautelari (anche per eccepire l'ostatività all'interrogatorio), ma non può creare ex post giustificazioni che avrebbero dovuto essere valutate e motivate dal giudice che ha adottato la misura.
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