Sentenza n. 476/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-RM/L/Q/2023/104024 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma in data 7 ottobre 2025 e notificato a mezzo pec in data 26 novembre 2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego dell'autorizzazione all'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta e il conseguente diniego dell'autorizzazione all'ingresso, chiedendone anche la sospensione. Il provvedimento prefettizio era motivato dall'assenza di plurimi requisiti: asseverazione non redatta da un professionista tra quelli indicati dall'art. 1 della legge n. 12/1979 e non conforme al modello previsto dalla circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 3/2022; mancanza di indicazioni sulla capacità economica dell'impresa, sui lavoratori interessati, sull'alloggio, sulla capacità patrimoniale, sull'equilibrio economico-finanziario, sui dipendenti già impiegati e sull'attività svolta; mancata allegazione della certificazione di idoneità alloggiativa o della relativa richiesta; coincidenza tra luogo di lavoro e alloggio indicati; mancato indirizzamento della richiesta del datore di lavoro al centro per l'impiego di Roma; mancata allegazione del timbro di ingresso del passaporto, necessario per verificare il rispetto del termine di otto giorni per la registrazione del primo ingresso. Il ricorrente sosteneva inoltre che, avendo trovato occupazione presso un diverso datore di lavoro, l'Amministrazione avrebbe dovuto rilasciargli un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il ricorrente non avesse sanato neppure in giudizio il difetto dell'asseverazione e non avesse prodotto documentazione idonea a superare gli ulteriori motivi ostativi. La Prefettura aveva inoltre documentato che l'impresa istante non aveva depositato bilanci dal 2021 né presentato dichiarazioni fiscali dal 2018, confermando l'assenza, almeno originaria, del requisito reddituale del datore di lavoro. Il giudice ha escluso che l'Amministrazione potesse rilasciare un permesso per attesa occupazione per il solo fatto che lo straniero avesse trovato un diverso impiego: al momento dell'ingresso devono sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto con il datore di lavoro originario. Una diversa soluzione renderebbe irrilevante il requisito del reddito minimo del datore di lavoro e consentirebbe condotte elusive della disciplina. Il TAR ha inoltre precisato che, al momento dell'ingresso, lo straniero non vanta un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno e che il nulla osta può essere revocato qualora siano verificati requisiti mancanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 1 l. 12/1979
professionista di cui all’art.1 della legge n.12/1979
L'asseverazione deve essere redatta da un professionista rientrante nella categoria prevista dalla disposizione.
art. 5 d.lgs. 286/1998
La sentenza richiama il permesso di soggiorno per attesa occupazione e i presupposti collegati all'ingresso per lavoro subordinato, senza indicare espressamente l'articolo nel testo.
Massime di principio
- Il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che, al momento dell'ingresso in Italia, sussistano comunque i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario; il successivo reperimento di un diverso impiego non sana l'originaria mancanza di tali requisiti.
- L'insufficienza originaria del requisito reddituale del datore di lavoro impedisce il rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché una diversa soluzione priverebbe di effetto il requisito del reddito minimo e consentirebbe di eludere la disciplina sull'ingresso per lavoro subordinato.
- La revoca del nulla osta è legittima quando l'Amministrazione accerti la mancanza dei requisiti legittimanti, anche se il nulla osta era stato precedentemente rilasciato e anche se lo straniero ha successivamente reperito un'altra occupazione.
- In assenza dei requisiti necessari all'ingresso per lavoro, lo straniero non vanta, prima dell'ingresso, un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno; il rilascio del nulla osta non impedisce la successiva verifica dei presupposti e la revoca dell'atto in caso di loro insussistenza.
- La mancata produzione dell'asseverazione conforme ai requisiti previsti e l'assenza di documentazione idonea a superare gli ulteriori motivi ostativi individuati dall'Amministrazione sono sufficienti a sostenere il rigetto dell'impugnazione della revoca del nulla osta.
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