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Sentenza

Sentenza n. 16494/2026 - Roma, Sezione 2Q

Per la declaratoria di nullità e/o annullamento, a seguito di trasposizione in sede ordinaria del ricorso straordinario al Capo dello Stato, - del provvedimento di utilizzo in n. 6 ruoli di Vice Capo Servizio, in 1 ruolo di Capo Servizio ed in 1 ruolo di Vice Capo Dipartimento e, per quanto di interesse ai fini del presente atto, del provvedimento di utilizzo mediante nomina diretta del ruolo di Vice Capo Servizio Pianificazione informatica (VCS PIA), reso noto con messaggio amministrativo n. 0237602 del 7 febbraio 2023 con oggetto “Personale dell'Area manageriale e Alte professionalità - provvedimenti di utilizzo”, trasmesso a tutti i dipendenti; - del documento del DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO RISORSE UMANE (818) “Vacancy per la copertura della posizione di Vice Capo Servizio Pianificazione informatica” nota prot. n. 0826057/20 del 23 giugno 2020, contenente il verbale della Commissione incaricata di valutare le candidature per la posizione di Vice Capo del Servizio Pianificazione informatica in Banca d'Italia con cui viene comunicata la short list di possibili vincitori della vacancy in oggetto da sottoporre al Direttorio e del verbale stesso; - dell'allegato C “Percorsi professionali”, allegato alla nota prot. n. 0826057/20 del 23 giugno 2020; - dell'allegato D “griglie di valutazione”, allegato alla nota prot. n. 0826057/20 del 23 giugno 2020; tutti ottenuti - a seguito di istanza di accesso agli atti del 9 dicembre 2020 con un messaggio esteso in copia anche ai Membri del Direttorio; - nonché ogni altro atto annesso, connesso, precedente e/o consequenziale ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della parte ricorrente, - e, ove occorra, della job description della Vacancy per la ricerca del Vice Capo Servizio Pianificazione informatica – allegato A alla nota prot. n. 0826057/20 del 23 giugno 2020; - dell'allegato B “candidature”, alla nota prot. n. 0826057/20 del 23 giugno 2020; - dell'appunto per il Direttorio Prot. n. 0870904/20 del 1° luglio 2020 contenente proposta per l'attribuzione della posizione di Vice Capo del Servizio Pianificazione informatica; e per la conseguente condanna della Banca d'Italia alla rivalutazione delle posizioni dei candidati esaminabili mediante nuova vacancy per la nomina del Vice Capo Servizio Pianificazione informatica;

Giustizia amministrativa202312731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nomina diretta del Vice Capo del Servizio Pianificazione informatica nel febbraio 2023 e atti della vacancy interna del 2020, compresi la short list e i relativi criteri e verbali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente datore di lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dirigente della Banca d’Italia dal 1990 e assegnato dal 2014 al Servizio Pianificazione informatica, aveva impugnato la nomina diretta del controinteressato a Vice Capo del Servizio, effettuata nel 2023 facendo riferimento anche agli esiti di una vacancy del 2020, e gli atti di quella selezione. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 68 del Regolamento del personale: la copertura avrebbe dovuto avvenire mediante vacancy e l’utilizzo, dopo circa tre anni, della short list del 2020 non sarebbe stato consentito da una deroga regolamentare, oltre a pregiudicare la parità di trattamento e la possibilità di partecipazione o rivalutazione di altri dirigenti. Con il secondo motivo contestava la legittimità della vacancy del 2020, denunciando la composizione non imparziale della commissione, una job description asseritamente costruita per favorire specifici profili, anomalie nella formazione della short list e nei criteri di valutazione, nonché una valutazione incompleta dei percorsi professionali e del proprio curriculum. Con il terzo motivo, richiamando anche l’art. 69 del Regolamento, lamentava l’assenza di un’effettiva comparazione tra candidati e di una motivazione che spiegasse la preferenza accordata al controinteressato, con conseguenti carenze istruttorie e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Dopo l’opposizione della Banca d’Italia, il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale. La Banca d’Italia ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse perché il ricorrente è stato collocato a riposo d’ufficio dal 1° novembre 2024; il Ministero ha contestato la propria legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i tre motivi di illegittimità della nomina e della procedura del 2020. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse: il collocamento a riposo d’ufficio dal 1° novembre 2024 ha fatto cessare definitivamente il rapporto di impiego con la Banca d’Italia e ha reso priva di utilità per il ricorrente l’eventuale caducazione della nomina contestata. Il ricorrente, pur a fronte dell’eccezione della Banca d’Italia, non ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha lasciato impregiudicate le ulteriori questioni di rito, inclusa l’integrità del contraddittorio per la mancata prova della corretta intimazione del controinteressato e la legittimazione passiva del Ministero. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ebbene, dall’esame della documentazione prodotta in giudizio è emerso che la parte ricorrente, a decorrere dal 1° novembre 2024, è stata collocata a riposo per sopraggiunto limite d’età, così cessando definitivamente ogni tipo di rapporto di impiego con la Banca d’Italia (vedi: all. n. 2, esibito il 29 luglio 2026 dalla Banca d’Italia). Tale circostanza di fatto sopravvenuta rende, evidentemente, inutile ogni pronuncia caducatoria sui provvedimenti impugnati, in relazione alla dedotta illegittimità della nomina del controinteressato quale Vice Capo Servizio Pianificazione informatica, non potendo trarre l’odierno ricorrente alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso.

    Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando un fatto sopravvenuto, qui la cessazione definitiva del rapporto di impiego, rende inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Né, a fronte dell’eccezione sollevata dalla Banca d’Italia, la parte ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., essendo rimasta sul punto inerte (vedi: in questo senso, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 13 luglio 2022 n. 8).

    Quando viene meno l’interesse all’annullamento per un fatto sopravvenuto, il ricorrente può chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori; in assenza di tale richiesta, non sussiste una residua utilità processuale che impedisca la declaratoria d’improcedibilità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta cessazione del rapporto sostanziale può determinare l’improcedibilità del ricorso di annullamento se rende priva di utilità concreta l’eventuale caducazione dell’atto impugnato.
  • La sopravvenuta carenza d’interesse non coincide con la cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone una sopravvenienza integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, mentre la prima ricorre quando un atto o un fatto rende sostanzialmente inutile la decisione.
  • Quando, dopo il venir meno dell’interesse all’annullamento, il ricorrente intenda conservare una utilità ai fini risarcitori, deve chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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