Cassazione Civile, Ordinanza n. 30729/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore addetto a un determinato settore di attività e dalla successiva questione se il suo rapporto fosse passato, per effetto di un affitto di ramo d'azienda, a una diversa società del gruppo. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado, ritenendo che il trasferimento del complesso aziendale avvenuto l'8 agosto 2012 integrasse una successione a titolo particolare ai sensi dell'art. 2112 c.c., con conseguente opponibilità alla società subentrante anche della precedente pronuncia di illegittimità del licenziamento. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 300, 303, 304, 305 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che la riassunzione del giudizio sarebbe stata tardiva perché avvenuta oltre tre mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo, che secondo la società si sarebbe già reso noto tramite deposito telematico di note difensive prima della dichiarazione formale di interruzione; 2) violazione degli artt. 111 c.p.c. e 2112 c.c., sostenendo che il settore cui era adibito il lavoratore non sarebbe stato trasferito alla società ricorrente, poiché il ramo d'azienda sarebbe stato già dismesso in precedenza o comunque trasferito ad altro soggetto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati: quanto alla riassunzione, ha affermato che il termine decorre da una conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita tramite una forma di comunicazione idonea e non già dalla mera conoscenza di fatto o dal semplice deposito nel fascicolo informatico; quanto al trasferimento d'azienda, ha confermato l'accertamento di merito secondo cui l'affitto dell'intera azienda comprendeva anche il settore interessato e integrava un subentro rilevante ex art. 2112 c.c. Ha inoltre osservato che la censura era anche generica e non autosufficiente nella parte in cui contestava gli accertamenti documentali compiuti dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la tempestività della riassunzione, escludendo che il mero deposito telematico di note potesse valere come comunicazione legale dell'evento interruttivo ai fini dell'art. 305 c.p.c., e ha confermato la sussistenza di un trasferimento di azienda idoneo a determinare la successione del rapporto ai sensi dell'art. 2112 c.c. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del lavoratore, con distrazione in favore dei difensori antistatari, oltre agli ulteriori effetti processuali previsti in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 300 c.p.c.
L'evento interruttivo produce effetti processuali solo se dichiarato o notificato nelle forme previste, con conseguente decorrenza del termine per la riassunzione secondo una conoscenza legale dell'evento.
art. 303 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione e prosecuzione del processo, ma senza accoglimento della censura.
art. 304 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull'interruzione del processo, senza che la doglianza sia stata accolta.
art. 305 c.p.c.
Il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo in forma di conoscenza legale, non dalla mera conoscenza di fatto né dal semplice deposito nel fascicolo informatico.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo in presenza delle regole processuali sull'interruzione e riassunzione.
art. 111 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla successione a titolo particolare nel processo e agli effetti del subentro del cessionario/affittuario del complesso aziendale.
art. 2112 c.c.
Il trasferimento o affitto dell'azienda o di un ramo, ove comporti continuità dell'attività imprenditoriale e inclusione delle relative strutture e rapporti, determina la successione nel rapporto di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 134 c.p.c.
Le ordinanze pronunciate in udienza e inserite nel processo verbale si reputano conosciute dalle parti secondo la regola della conoscenza legale.
art. 170 c.p.c.
Richiamato nel quadro della dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore della parte colpita e della comunicazione alle altre parti.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per riassumere il processo interrotto è necessaria una conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante una forma di comunicazione idonea e documentabile; la mera conoscenza di fatto o il semplice deposito telematico di atti nel fascicolo non bastano, salvo previsione normativa espressa.
- Nel trasferimento di azienda rilevante ex art. 2112 c.c. conta la sostanza del subentro nel complesso organizzato e la continuità dell'attività imprenditoriale, non la sola forma tecnica dell'operazione (affitto, cessione o altra veste negoziale).
- In sede di legittimità la censura che contesti l'accertamento sul trasferimento del compendio aziendale deve essere specifica e autosufficiente, indicando puntualmente gli errori della sentenza impugnata e i documenti decisivi, altrimenti è inammissibile o comunque infondata.
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