Sentenza del 17/07/2019 n. 19186 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - IN GENERE Agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima casa" - Abitazione di lusso - Nozione di "superficie utile complessiva" - Abitabilità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lazio che aveva riconosciuto al contribuente le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. Secondo l'Amministrazione, la CTR aveva calcolato erroneamente la superficie utile dell'immobile, escludendo murature portanti e divisorie, pilastri, soglie, nicchie, sguinci e vani di porte e finestre. Considerando tali elementi, la superficie complessiva superava i 240 mq previsti per qualificare l'abitazione come di lusso, con conseguente decadenza dai benefici prima casa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. L'immobile è stato qualificato come abitazione di lusso perché la superficie utile, calcolata includendo anche muri, pilastri, tramezzi e vani di porte e finestre, risultava superiore a 240 mq. Sono state compensate le spese dei gradi di merito; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.500 euro oltre accessori, con raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, parte prima
Norma relativa all'applicazione dell'imposta di registro agevolata per l'acquisto della prima casa.
Il beneficio prima casa non spetta quando l'immobile acquistato possiede caratteristiche tali da qualificarlo come abitazione di lusso.
D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6
Sono considerate abitazioni di lusso le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240, esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
La superficie utile deve essere calcolata considerando l'utilizzabilità degli ambienti, senza limitarsi alla superficie calpestabile o effettivamente abitabile. Dal computo si escludono esclusivamente gli elementi indicati tassativamente dalla norma; devono invece essere inclusi muri, pilastri, tramezzi, soglie, nicchie, sguinci e vani di porte e finestre.
D.P.R. n. 138 del 1998, art. 3 e allegato C
È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere il calcolo della superficie al lordo dei muri perimetrali e interni; la Corte ha comunque fondato la decisione sull'interpretazione dell'art. 6 del D.M. n. 1072 del 1969.
D.M. 10 maggio 1977, n. 801
Definisce la superficie abitabile come superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne, logge e balconi.
I criteri di superficie abitabile previsti da questa disciplina non sono applicabili per stabilire se l'immobile sia di lusso ai fini delle agevolazioni prima casa.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o definizione sfavorevole del ricorso, determina il raddoppio del contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti temporali.
Massime di principio
- Per verificare se un immobile sia di lusso ai fini del beneficio prima casa, la soglia dei 240 mq deve essere calcolata sulla superficie utile complessiva e non sulla sola superficie calpestabile o abitabile.
- Sono esclusi dal calcolo soltanto balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto, secondo l'elencazione dell'art. 6 del D.M. n. 1072 del 1969.
- Murature perimetrali e divisorie, pilastri, tramezzi, soglie, nicchie, sguinci e vani di porte e finestre devono essere inclusi nel computo della superficie.
- L'effettiva abitabilità secondo norme edilizie o igienico-sanitarie non è decisiva: rileva la concreta utilizzabilità degli ambienti e la loro potenzialità abitativa.
- La qualificazione catastale o la denominazione formale di un locale non è necessariamente determinante; anche locali indicati come soffitte o cantine possono essere computati se concretamente utilizzabili e collegati all'abitazione, salvo che rientrino nelle esclusioni tassative.
- Le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione rigorosa e non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente previste dalla legge.
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