Cassazione Civile, Ordinanza n. 37349/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società estera aveva chiesto il rimborso dell'IVA assolta in Italia su una operazione strutturata come compravendita di cespiti seguita da retro-locazione (sale and rent back) realizzata con una società residente. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo che l'operazione non fosse una cessione di beni imponibile ma, nella sostanza, un finanziamento/mutuo esente da IVA ex art. 10 d.P.R. n. 633/1972. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato il diniego. La ricorrente ha impugnato la sentenza con cinque motivi, ma la Corte ha esaminato e accolto il primo, denunciando la violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sulla qualificazione dell'operazione: la CTR avrebbe riqualificato il negozio senza applicare correttamente i canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., trascurando elementi decisivi come assenza di clausola di riscatto, durata della retro-locazione, entità dei canoni e rapporto tra prezzo, valore dei beni e causa concreta dell'operazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso concreto, la CTR ha interpretato in modo eccentrico il contratto, senza una compiuta applicazione dei canoni legali di ermeneutica e concentrandosi impropriamente su profili di abuso/elusione non centrali rispetto al thema decidendum. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché riesamini il contratto secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c. e, solo all'esito, determini se l'operazione sia una cessione di beni rilevante ai fini IVA oppure un finanziamento esente. In caso di qualificazione come cessione, l'IVA richiesta dovrà essere rimborsata; in caso contrario, il rimborso non spetterà alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
È la base della domanda di rimborso IVA presentata dalla società estera per operazioni effettuate in Italia.
art. 2 d.P.R. n. 633/1972
Viene richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'operazione doveva essere qualificata come cessione di beni imponibile.
art. 10 d.P.R. n. 633/1972
La CTR lo aveva applicato ritenendo l'operazione esente da IVA perché qualificabile come finanziamento o mutuo.
art. 10 L. n. 212/2000
Le violazioni di carattere esclusivamente tributario non possono incidere sulla validità del rapporto contrattuale.
artt. 1197, 1241, 1252, 1325 n. 2, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1371, 1470, 1571, 2744 c.c.
Sono richiamati per censurare la qualificazione dell'operazione e per affermare che la CTR non ha correttamente interpretato il contratto secondo i canoni legali e la causa concreta del negozio.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato nel motivo come norma di diritto da coordinare con la disciplina del contratto e dell'IVA.
art. 135 direttiva 2006/112/CE
Richiamato per sostenere il corretto regime IVA dell'operazione alla luce del diritto unionale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge.
art. 29 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003
Richiamato dalla Corte solo per descrivere la tipizzazione normativa del sale and lease back in un diverso contesto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le regole ermeneutiche violate e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente una mera contrapposizione tra la propria lettura e quella accolta nella sentenza impugnata.
- L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ma la successiva qualificazione giuridica del rapporto attraverso il confronto tra fattispecie concreta e tipo legale è sindacabile in cassazione per violazione di legge.
- Nell'interpretazione contrattuale i criteri soggettivi e sistematici devono essere applicati in modo coordinato, senza arrestarsi al solo dato letterale ma nemmeno prescindere da esso; la clausola letterale costituisce la porta di ingresso dell'indagine sulla comune intenzione delle parti.
- La riqualificazione fiscale di un'operazione negoziale non può prescindere dalla corretta ricostruzione della causa concreta e degli elementi essenziali del regolamento contrattuale, come durata del rapporto, presenza o assenza di clausole di riscatto, ammontare dei canoni e rapporto tra prezzo e valore del bene.
- In materia IVA, una cessione di beni va individuata in base al trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario; se tale potere non è trasferito, l'operazione può non integrare una cessione imponibile.
- L'abuso del diritto è concetto distinto dalla semplice riqualificazione di un negozio secondo la sua effettiva causa: quando il Fisco contesta che il contratto sia in realtà un diverso tipo negoziale, si è nell'ambito dell'ordinaria interpretazione e qualificazione, non necessariamente dell'abuso.
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