Cassazione Penale, Sentenza n. 10022/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lorusso ha chiesto l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena sostitutiva della libertà controllata di mesi quattro relativa al reato di cui all'art. 699 c.p., sostenendo che tale pena dovesse essere inclusa nel primo cumulo di pene rilevante. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 01/04/2022, ha rigettato l'istanza ritenendo che la pena sostitutiva non potesse rientrare nel primo “momento concorsuale”, facendo riferimento a un provvedimento del Procuratore generale. La difesa ha denunciato la violazione degli artt. 73 e ss. c.p. e dell'art. 663 c.p.p., e ha contestato che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di verificare i cumuli e il corretto inserimento della condanna nel provvedimento di cumulo, rimettendo tale determinazione al Procuratore generale.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha verificato se la pena sostitutiva fosse stata inclusa nel cumulo né le conseguenze del suo inserimento o esclusione sull'effettiva esecuzione della sanzione. Ha richiamato il principio di diritto secondo cui il cumulo delle pene va determinato con riguardo alla data di commissione dei reati e all'anteriorità rispetto ai periodi di esecuzione, e che non è legittimo escludere dal cumulo pene già espiate relative a reati commessi anteriormente. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rimessa per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.
Norme richiamate
art. 699 cod. pen.
Indica il reato per il quale fu comminata la pena sostitutiva della libertà controllata; la decisione prende in considerazione l'esecuzione di quella sanzione in relazione al cumulo delle pene.
artt. 73 e ss. cod. pen.
Rinviano alle norme sul cumulo delle pene; la Corte interpreta che il cumulo deve essere determinato con riguardo alla data di commissione dei reati e che pene già espiate relative a reati anteriori non possono essere escluse dal cumulo per ragioni amministrative o ritardi.
art. 663 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento di esecuzione e sugli atti del giudice dell'esecuzione; la Corte rileva che è compito del giudice verificare l'esattezza del cumulo e non rinviarlo automaticamente al Procuratore generale.
Giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016 (Amante)
Principio richiamato secondo cui la pena derivante da nuovo titolo esecutivo va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (o che restava da espiare alla data di commissione), e che non rilevano le date casuali di esecuzione o irrevocabilità delle sentenze.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare autonomamente i cumuli di pena e non può rimettere tale accertamento al Procuratore generale o ad altri organi.
- Il cumulo delle pene va determinato in base alla data di commissione dei reati e alla relativa anteriorità rispetto ai periodi di esecuzione; le pene già espiate per reati commessi anteriormente non devono essere escluse per mere ragioni procedurali o ritardi amministrativi.
- L'omissione di inserire una condanna nel provvedimento di cumulo da parte del pubblico ministero o del Procuratore non può nuocere al condannato se, in base ai criteri temporali, la pena doveva concorrere.
- Se il provvedimento del giudice dell'esecuzione è incongruente o non motiva adeguatamente l'applicazione del principio di cumulo, è sindacabile in sede di legittimità e può essere annullato con rinvio.
- Nelle istanze di accertamento di pena già espiata, è necessario valutare i verbali di esecuzione e le date effettive di espiazione per stabilire l'effetto sul cumulo e sull'eventuale residuo da espiare.
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