Sentenza del 26/05/2017 n. 3760 - Comm. Trib. Prov. Milano
Pubblicità - Impianti di grandi dimensioni - Comunicazione di cessazione - Assenza - Dati dichiarati dal contribuente - Pubblicità di delibere comunali - Tariffa applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento a imposta degli impianti pubblicitari e, in particolare, l'applicazione della tariffa maggiorata per gli impianti di grandi dimensioni. La contestazione riguardava anche l'assenza di una comunicazione di cessazione, l'utilizzo dei dati precedentemente dichiarati dal contribuente e la validità degli atti comunali pubblicati all'albo pretorio. È stata inoltre contestata l'interpretazione secondo cui, superata la soglia dimensionale prevista dalla legge, il raddoppio della tariffa dovesse applicarsi all'intera superficie dell'impianto e non soltanto alla parte eccedente.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta corretta. In assenza di una comunicazione di cessazione, gli impianti restano assoggettati all'imposta sulla pubblicità. L'amministrazione può utilizzare i dati forniti dal contribuente nella dichiarazione annuale e applicare le tariffe previste dalla normativa e dagli atti generali comunali regolarmente pubblicati. Per gli impianti di grandi dimensioni, il superamento della soglia prevista comporta il raddoppio della tariffa sull'intera superficie espositiva, non soltanto sulla superficie eccedente. La decisione si fonda sull'art. 12, comma 4, del d.lgs. 507/1993 e sul principio già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 4909/2005.
Norme richiamate
Art. 12, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Prevede l'applicazione di una tariffa superiore per le superfici espositive di dimensioni eccedenti le soglie stabilite.
La norma è stata interpretata nel senso che la tariffa maggiorata si applica all'intera superficie dell'impianto quando viene superata la soglia dimensionale prevista, poiché la maggiore efficacia pubblicitaria riguarda il messaggio nel suo complesso e non soltanto la parte eccedente.
Cassazione civile, sentenza n. 4909/2005
È richiamata a conferma del principio secondo cui, per la pubblicità di grandi dimensioni, il raddoppio della tariffa opera sull'intera superficie espositiva.
Massime di principio
- La mancata comunicazione di cessazione mantiene l'obbligo tributario: chi interrompe l'utilizzo di un impianto deve formalizzare tempestivamente la cessazione secondo le modalità previste.
- L'amministrazione può fondare l'accertamento sui dati dichiarati dal contribuente, soprattutto quando non è stata presentata una successiva denuncia di cessazione o variazione.
- Le delibere comunali di portata generale, se ritualmente pubblicate all'albo pretorio, possono costituire atti presupposti validamente applicabili anche senza una comunicazione individuale ulteriore.
- Quando la normativa collega una tariffa maggiorata al superamento di una soglia dimensionale, la maggiorazione può applicarsi all'intera superficie dell'impianto e non solo alla parte eccedente, se tale è la finalità e l'interpretazione della disposizione.
- Per gli impianti pubblicitari molto grandi, la tariffazione può essere progressiva e non meramente proporzionale, in ragione della maggiore invasività e dell'effetto persuasivo complessivo del messaggio.
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