Cassazione Penale, Sentenza n. 27405/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mira ad impugnare l'ordinanza del 18/11/2022 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip per il reato di concorso nel riciclaggio del veicolo risultato rubato targato FF262AW. Il Callipari deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non ha valutato i motivi della difesa; contesta la certezza assiomatica della provenienza illecita dell'autovettura e sostiene che dagli atti non emergono le operazioni tecniche svolte dalla Polstrada di Catanzaro (eventuali atti irripetibili), per cui la qualificazione come riciclaggio sarebbe fondata in realtà solo su esigenze cautelari e non su gravi indizi specifici.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato, valorizzando elementi certi: il veicolo rinvenuto nella rimessa dell'abitazione del Callipari il 30/06/2021 aveva il telaio abraso e risultò ricondotto al veicolo originariamente targato FT976ZT, sottratto a Paolo Valenti a Torino nel novembre 2020; la targa apposta conduceva al fratello del ricorrente. Tali circostanze sono state giudicate idonee a costituire gravi indizi di colpevolezza. Il ricorso, essendo generico e non confrontato argomentativamente con la motivazione impugnata, è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata per il rito/forma del trattamento del ricorso (ricorso trattato con contraddittorio scritto). La Corte applica la procedura prevista dal decreto-legge per il giudizio con scritti difensivi.
Codice di procedura penale, art. 273
Richiamato quale parametro sul grado indiziario richiesto per misure restrittive: la decisione deve fondarsi su "gravi indizi di colpevolezza". La Corte sottolinea che il sindacato è limitato al rispetto della logica e dei canoni legali nella valutazione degli indizi e non alla riconsiderazione integrale del merito.
Disposizioni Attuative c.p.p., art. 94 comma 1-ter
articolo 94 comma 1- ter Disp Att cod proc pen
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (trasmissione/registrazioni previste dalle disposizioni attuative).
Massime di principio
- In sede di riesame delle misure cautelari il giudice valuta il grado di gravità indiziaria in termini di probabilità qualificata, non di certezza: sono sufficienti indizi concreti e logicamente connessi agli addebiti.
- Il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione è limitato al controllo della logicità e della conformità alle regole di legge; non può riformare valutazioni di merito né rianalizzare gli elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito.
- Chi impugna una misura cautelare deve fornire un contraddittorio argomentato e specifico: contestazioni generiche o meri rilievi di inadeguatezza motivazionale sono spesso inammissibili o inefficaci.
- Il ritrovamento in disponibilità dell'imputato di un veicolo con identificativi alterati (telaio abraso, targhe diverse) costituisce un elemento molto pregnante, che può integrare gravi indizi di riciclaggio/provento di furto, salvo prova contraria efficace.
- Se la difesa intende criticare accertamenti tecnici o presunte "attività irripetibili", è necessario indicare nel ricorso in quale modo tali attività influenzano la valutazione probatoria e chiedere l'esibizione o la ripetizione delle prove quando possibile; asserzioni generiche sulla mancata conoscenza degli atti non sono sufficienti.
- Le censure di violazione di legge richiedono un confronto puntuale con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato: il mancato confronto argomentativo rende il ricorso aspecifico e passibile di inammissibilità.
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