Cassazione Penale, Sentenza n. 30073/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava la condanna del Tribunale di Modena per rapina e lesioni personali. Deduceva, in primo luogo, un vizio di motivazione relativo all'affermazione della responsabilità penale (contestando in particolare l'attendibilità dell'identificazione operata dalla persona offesa, Cartolari). In secondo luogo, censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4), c.p., sostenendo che la violenza fosse di modesta entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché attiene a mere doglianze di fatto non sindacabili in sede di legittimità (attendibilità dell'individuazione). Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: i giudici di merito hanno logicamente motivato il diniego dell'attenuante sulla base della non modesta entità della violenza e del danno riportato dalla persona offesa, conformandosi alla giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4), cod. pen.
art. 62, n. 4), cod. pen.
L'attenuante per la "modesta entità" della violenza non è stata riconosciuta perché i giudici di merito hanno ritenuto che la violenza e il danno arrecato non fossero di modesta entità; pertanto, secondo la Corte, la norma non trova applicazione nel caso concreto.
Giurisprudenza di legittimità (richiamata)
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv.271695
Richiama il principio consolidato secondo cui l'attenuante di modesta entità non si applica quando la violenza o il danno non siano giudicati di lieve entità; la sentenza di merito è conforme a questo orientamento.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammesse censure che si risolvono in valutazioni di fatto sull'attendibilità delle prove (ad es. identificazione della persona offesa): tali questioni vanno sollevate e definite nei gradi di merito.
- L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. (modesta entità della violenza), richiede una valutazione concreta della gravità della condotta e del danno; se la violenza o il danno non sono di modesta entità i giudici la devono negare e tale decisione, se ben motivata, è difficilmente censurabile in Cassazione.
- Per ottenere che venga riconosciuta un'attenuante è fondamentale che nei giudizi di merito siano prodotte e valorizzate prove e argomentazioni specifiche sulla 'modesta entità' della condotta e del danno.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e, in casi come questo, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; bisogna valutare la fondatezza del ricorso prima di proporre impugnazioni in sede di legittimità.
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