Cassazione Civile, Ordinanza n. 10100/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
L'Ispettorato territoriale aveva irrogato un'ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative relative a due violazioni in materia di rapporti di lavoro: omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e omessa registrazione delle ore lavorate sul libro unico del lavoro. Le violazioni riguardavano un lavoratore impiegato in un servizio di logistica presso la sede di Empoli di un committente/subappalto, ma il rapporto era stato formalizzato solo successivamente. I destinatari dell'ingiunzione avevano proposto opposizione e la Corte d'appello aveva annullato l'ordinanza per incompetenza territoriale dell'Ispettorato di Firenze, ritenendo che, trattandosi di illeciti omissivi, la competenza spettasse al luogo in cui gli adempimenti avrebbero dovuto essere eseguiti, individuato in Napoli, dove si trovavano la sede legale della società e lo studio del professionista che curava la gestione amministrativa e il LUL. Con l'unico motivo di ricorso, l'Ispettorato denunciava violazione delle norme sulle comunicazioni obbligatorie e sulla competenza nelle sanzioni amministrative, sostenendo che la sede di lavoro fosse Empoli e che quindi il locus commissi delicti fosse quello, con conseguente competenza dell'autorità fiorentina.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d'appello sulla competenza territoriale, osservando che per gli illeciti omissivi il luogo di commissione coincide con quello in cui la condotta doverosa avrebbe dovuto essere tenuta e non è stata tenuta entro il termine. Ha inoltre chiarito che la norma sulle comunicazioni obbligatorie individua il destinatario della comunicazione, ma non modifica il criterio di determinazione del luogo di commissione dell'illecito ai fini della competenza dell'autorità amministrativa e del giudice dell'opposizione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese in favore del controricorrente e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell'Amministrazione dello Stato ricorrente.
Norme richiamate
art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996
"In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato ... i datori di lavoro privati ... sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente ..."
La disposizione individua il destinatario territoriale della comunicazione obbligatoria, ma non incide sul criterio di individuazione del luogo di commissione dell'illecito omissivo ai fini della competenza per l'ordinanza-ingiunzione.
artt. 17 e 18 L. n. 689/1981
Regolano la competenza dell'autorità amministrativa e la successiva fase dell'opposizione, ancorandole al locus commissi delicti e, in caso di pluralità di luoghi, al luogo di accertamento dell'infrazione.
art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011
Richiamato dal ricorrente come norma sul rito dell'opposizione alle sanzioni amministrative, senza che ciò mutasse l'esito sulla competenza territoriale.
art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002
Norma richiamata per la sanzione relativa all'omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
art. 4, comma 1, L. n. 183/2010
Norma di sostituzione della disciplina sanzionatoria richiamata per la violazione in materia di comunicazioni obbligatorie.
artt. 39, commi 1 e 2, D.L. n. 172/2008
Norme richiamate per la sanzione relativa all'omessa registrazione delle ore lavorate sul LUL.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che fruiscono del meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative, il giudice deve rilevare d'ufficio solo l'incompetenza assoluta dell'autorità che abbia emesso l'atto senza alcun potere; negli altri casi di incompetenza territoriale l'eccezione deve essere specificamente dedotta e provata dalla parte.
- Per gli illeciti amministrativi omissivi, il luogo di commissione dell'infrazione coincide con il luogo in cui la condotta doverosa avrebbe dovuto essere posta in essere e non è stata effettuata nel termine utile.
- Quando la violazione sia caratterizzata da una pluralità di luoghi astrattamente rilevanti, la competenza territoriale si determina secondo il luogo di accertamento dell'illecito.
- La disciplina sulle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro individua il soggetto o l'ufficio destinatario della comunicazione, ma non altera il criterio generale di individuazione del locus commissi delicti ai fini sanzionatori.
- Le disposizioni sul contributo unificato aggiuntivo non si applicano alle Amministrazioni dello Stato che siano esentate tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
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