Sentenza del 14/12/2022 n. 5912 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Rinuncia al mandato da parte del difensore - Mancata nomina di nuovo difensore - Estinzione del processo per inattività delle parti - Consegue - Condanna alle spese del giudizio - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato l'estinzione del processo per inattività delle parti a seguito della mancata nomina del nuovo difensore e ha condannato la parte assente al pagamento delle spese del giudizio. La motivazione si fonda sull'obbligo di assistenza tecnica in sede tributaria e sull'incidenza dell'inerzia della parte sull'andamento del procedimento (si segnala che esiste decisione contraria richiamata: C.T. I grado Trento 31/13)
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il difensore costituito ha rinunciato al mandato; nonostante ripetuti avvisi del Collegio la parte non ha provveduto a nominare un nuovo difensore per l'obbligatoria assistenza tecnica prevista nel processo tributario, determinando l'inattività processuale
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 45
Disciplina l'estinzione del processo per inattività delle parti; il mancato compimento di atti necessari dalla parte determina la cessazione del processo
d.lgs. 546/1992, art. 12
Viene interpretato come richiamante l'obbligo di assistenza tecnica in giudizio (necessità di munirsi di difensore); l'assenza di difesa tecnica impedisce la regolare prosecuzione del giudizio
d.lgs. 546/1992, art. 15
Norme procedurali relative alla costituzione e alla rappresentanza delle parti; utilizzata per fondare l'esigenza di regolare rappresentanza e le conseguenze della sua mancanza
Massime di principio
- La rinuncia del difensore determina l'obbligo per la parte di nominare tempestivamente un nuovo difensore; l'inerzia della parte può essere imputata a lei e comportare l'estinzione del processo
- Nei giudizi in cui la difesa tecnica è obbligatoria, la mancata nomina del difensore non è un vuoto formale innocuo: impedisce la prosecuzione e legittima provvedimenti di estinzione
- Il Tribunale può emettere ripetuti avvisi per sollecitare la nomina del difensore; se la parte non adempie, l'estinzione e la condanna alle spese sono misure proporzionate e giustificate
- Per evitare l'estinzione è fondamentale reagire agli avvisi del Collegio: nominare un nuovo difensore, chiedere proroga o depositare atto sostitutivo che giustifichi la prosecuzione del giudizio
- L'estinzione per inattività non decide il merito della controversia: la parte soccombente nei termini processuali (cioè inattiva) perde la possibilità di ottenere una pronuncia favorevole salvo eventuali rimedi straordinari
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