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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34575/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto Russo, sottoposto al regime 41-bis, aveva contestato il diniego dell'Amministrazione penitenziaria alla visione di canali televisivi ulteriori rispetto a quelli indicati dalla Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., ritenendo che il diniego, non giustificato da esigenze di sicurezza, ledesse la parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, il diritto all'informazione e l'offerta trattamentale. Il Ministero ha impugnato in Cassazione sostenendo (i) che la materia attiene alle modalità di esercizio dei diritti e quindi non è sindacabile con il rimedio previsto dall'art. 35-bis, e (ii) che, in ogni caso, la deroga alla parità di trattamento in regime differenziato è ragionevole per esigenze di controllo dei flussi informativi esterni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. tutela posizioni giuridiche qualificabili come 'diritto' lesi da condotte amministrative che determinino un attuale e grave pregiudizio. Tuttavia non sono sindacabili le sole modalità di esercizio dei diritti che rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, purché non manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza che ha qualificato come reclamo generico le impugnazioni sulla fruizione dei canali televisivi, perché tale regolamentazione incide sulle modalità di esercizio del diritto all'informazione e dell'offerta trattamentale senza pregiudicarne il nucleo essenziale quando permane un'ampia e diversificata offerta televisiva. Pertanto l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), art. 35-bis

    Il rimedio giurisdizionale di cui all'art. 35-bis è volto a tutelare posizioni giuridiche soggettive qualificabili come 'diritti' e lesi da condotte amministrative che determinino un attuale e grave pregiudizio; non copre le sole modalità di esercizio dei diritti disciplinate dalla discrezionalità amministrativa

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), art. 69, comma 6, lett. b)

    Stabilisce l'ambito di intervento della magistratura di sorveglianza per i reclami; la Corte richiede una corretta qualificazione della pretesa come situazione di diritto soggettivo per ammettere il sindacato giurisdizionale

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), art. 35, comma 1, n. 5

    Consente di qualificare come reclamo generico le impugnazioni che non rientrano nelle previsioni di tutela giurisdizionale, ad esempio quando si contestano solo le modalità organizzative di erogazione dei servizi

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), art. 41-bis

    Il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis comporta limitazioni rilevanti alle modalità di fruizione dei diritti; tali limitazioni possono essere legittime se fondate su esigenze di ordine e sicurezza e rispettose dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità

  • Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017

    Atto amministrativo che organizza il circuito televisivo carcerario: le sue disposizioni tecniche e organizzative rientrano nella discrezionalità amministrativa e possono determinare le modalità pratiche di fruizione dei canali televisivi

Massime di principio

  • La magistratura di sorveglianza può intervenire solo quando la pretesa del detenuto concerne l'esistenza o la lesione di un diritto soggettivo concreto, non quando riguarda soltanto le modalità tecniche o organizzative del esercizio del diritto
  • Le regolamentazioni amministrative sulla fruizione di servizi (es. canali televisivi) sono generalmente considerate modalità di esercizio dei diritti e, se non manifestamente irragionevoli o tali da impedire di fatto il diritto, non sono sindacabili dal giudice
  • In regime 41-bis le limitazioni alla fruizione di diritti possono essere giustificate da esigenze di sicurezza e controllo dei flussi informativi; tali misure restano sindacabili solo se eccedono i canoni di ragionevolezza e proporzionalità o determinano un'effettiva negazione del diritto
  • Prima di decidere sul merito, il giudice che riceve il reclamo deve qualificare preliminarmente lo strumento giuridico azionato e verificare se la domanda rientri nelle fattispecie di tutela previste dalla legge penitenziaria; in caso contrario il reclamo va dichiarato generico e inammissibile
  • La persistenza di un'ampia e diversificata offerta informativa costituisce elemento utile per ritenere non compromesso il nucleo essenziale del diritto all'informazione, anche qualora siano imposte limitazioni tecniche nella fruizione

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