Sentenza n. 3790/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’esito del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado di Colonnello per l’anno 2025 relativo al ricorrente, collocato in graduatoria al 15° posto con il punteggio di 27,53/30 ed in posizione non utile per la promozione, comunicato con nota prot. n°0152350/2025 del 13 marzo 2025 del Comando Regionale Sicilia - S.M. – Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione Personale Ufficiali ed AA.RR. della Guardia di Finanza, unitamente alla scheda corredata dalle motivazioni della C.S.A.; - della relativa scheda di valutazione redatta dalla C.S.A. del Comando Generale della Guardia di Finanza; - del verbale delle operazioni compiute dalla C.S.A. del Comando Generale della Guardia di Finanza e di tutti i relativi atti allegati, conosciuti a seguito di riscontro di istanza d’accesso agli atti in data 2 aprile 2025 ed in particolare: delle schede di valutazione, delle tabelle di scrutinio afferenti i Tenenti Colonnelli del ruolo normale – comparto ordinario inclusi nella 2^ aliquota di valutazione per l’anno 2025 redatte dalla C.S.A.; della graduatoria di merito dei Tenenti Colonnelli in SPE del ruolo normale – comparto ordinario inclusi nella 2^ aliquota di valutazione per l’anno 2025, nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato al 15° posto con l’attribuzione di 27,53 punti, nonché nella parte in cui lo stesso è stato collocato in posizione deteriore rispetto ad altri candidati; - di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e, comunque, connesso ivi compresa l’eventuale provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 settembre 2025: per l’annullamento: - del provvedimento prot. n°0226511/2025 del 22 luglio 2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali con cui, ai sensi dell’art.31 comma 1 del D. Lgs. n°69 del 2001, è stata disposta la promozione al grado superiore del tenente colonnello -OMISSIS-e degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per l'anno 2025, relativa scheda di valutazione, verbali e graduatoria di merito, nonché successivo provvedimento di promozione di un controinteressato ai sensi dell'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 69/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato al 15° posto con 27,53/30 e quindi idoneo ma non promosso, ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 69/2001, degli artt. 9-13 del d.m. n. 266/2007 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e irragionevolezza. Ha contestato il giudizio comparativo con altri ufficiali, sostenendo che non fossero state adeguatamente valorizzate le sue esperienze di comando operativo e territoriale, la gestione di reparti complessi, la mobilità, le ricompense, le qualifiche apicali della documentazione caratteristica e i titoli accademici attinenti alle funzioni istituzionali. Ha inoltre dedotto, in via subordinata, l'incompatibilità di un componente della Commissione Superiore di avanzamento, asseritamente collegata a indagini svolte da un reparto comandato dal ricorrente, e l'illegittimità della procedura per uniformità dei punteggi, assenza di effettiva valutazione individualizzata e predeterminazione della graduatoria. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la promozione successivamente disposta in favore di un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti delle censure di eccesso di potere in senso relativo, annullando gli atti impugnati e ordinando all'Amministrazione di procedere, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, alla rivalutazione comparativa della posizione del ricorrente e di uno specifico controinteressato. Il Collegio ha ritenuto che, pur trattandosi di valutazioni espressive di ampia discrezionalità tecnica e sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, il giudizio comparativo non fosse coerente con i criteri normativi e regolamentari applicabili. In particolare, la preferenza accordata al controinteressato non risultava adeguatamente giustificata rispetto alle esperienze di comando operativo del ricorrente, alla maggiore complessità e responsabilità degli incarichi svolti, alla mobilità territoriale, alla consistenza e distribuzione delle ricompense, alle qualifiche apicali e ai titoli accademici maggiormente attinenti al settore economico-finanziario. Il criterio favorevole agli incarichi presso il Comando Generale non poteva essere trasformato in una preferenza assoluta e astratta, poiché la capacità e l'attitudine dovevano essere accertate in concreto. Il giudice ha rilevato anche criticità nella valutazione dell'attitudine al grado superiore, delle ricompense, delle doti intellettuali e culturali e della tendenza di carriera. Non ha attribuito direttamente un nuovo punteggio né sostituito la propria valutazione a quella amministrativa, limitandosi a imporre la riedizione del potere secondo i rilievi conformativi della sentenza. Le censure sulla composizione della Commissione e sull'uniformità dei punteggi sono rimaste assorbite, così come il confronto con un altro controinteressato, rispetto al quale l'Amministrazione aveva fornito una motivazione ritenuta idonea a escludere l'abnormità della valutazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 69/2001
La Commissione Superiore di avanzamento deve considerare: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera; c) doti intellettuali e di cultura; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
La valutazione deve considerare complessivamente le qualità indicate dalla norma, con particolare riguardo alle esperienze di comando, alle qualità professionali e all'attitudine concreta al grado superiore.
artt. 9, 10, 11, 12 e 13 d.m. n. 266/2007
I criteri applicativi impongono di valutare incarichi, periodi di comando, responsabilità, titoli culturali in relazione all'attinenza istituzionale, attitudine al grado superiore e tendenza di carriera; la rilevanza astratta dell'incarico non attribuisce automaticamente capacità o attitudini, che devono essere accertate in concreto.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e parità di trattamento orientano la valutazione comparativa degli ufficiali.
art. 31, comma 1, d.lgs. n. 69/2001
Costituisce la base normativa del provvedimento di promozione al grado superiore impugnato con motivi aggiunti.
art. 31, comma 1, d.lgs. n. 69/2001
Costituisce la base normativa del provvedimento di promozione al grado superiore impugnato con motivi aggiunti.
Massime di principio
- Nei giudizi di avanzamento degli ufficiali, la discrezionalità tecnica della Commissione consente una ponderazione complessiva e non meramente aritmetica dei profili di carriera, ma non esclude il sindacato giurisdizionale quando il risultato comparativo sia manifestamente irragionevole o incoerente con i criteri previamente stabiliti.
- Gli incarichi presso gli organi centrali dell'amministrazione non possono essere considerati automaticamente superiori agli incarichi di comando operativo o territoriale: la loro rilevanza deve essere valutata in concreto, considerando le responsabilità effettivamente esercitate e l'attitudine dimostrata rispetto alle funzioni del grado superiore.
- Quando i criteri di valutazione attribuiscono particolare rilievo agli incarichi di comando, all'autonomia decisionale e alla responsabilità, la Commissione deve spiegare adeguatamente perché un incarico di staff o di articolazione interna prevalga su un comando di reparto complesso, soprattutto se quest'ultimo comporta responsabilità operative dirette.
- La valutazione dell'attitudine al grado superiore deve considerare in modo effettivo e coerente l'esperienza maturata in comandi complessi, la versatilità e la mobilità territoriale, senza penalizzare il militare per avere prestato servizio in sedi nelle quali era stato trasferito d'autorità.
- I titoli accademici devono essere apprezzati anche in rapporto alla loro attinenza alle funzioni istituzionali; la conoscenza linguistica o altri titoli possono prevalere solo secondo l'ordine di rilevanza stabilito dai criteri applicabili e non giustificano automaticamente una valutazione superiore.
- Quando annulla un giudizio di avanzamento per eccesso di potere relativo, il giudice amministrativo non può attribuire direttamente il punteggio o sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, ma deve ordinare la riedizione del potere secondo l'effetto conformativo della sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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