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Sentenza

Sentenza n. 2539/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento - della nota, prot. 262757 del 5 giugno 2026, a mezzo della quale la Direzione Svi-luppo Attività Produttive SUAP del Comune di Catania, ha denegato il diritto della ricorrente all'ostensione degli atti e dei documenti dalla stessa richiesti con istanza ex art. 22 L. 241/90 del 7 maggio 2026, assunta al protocollo al numero 213722; - e per la declaratoria del diritto della ricorrente all'ostensione degli atti e dei documenti dalla stessa richiesti con istanza del 6 maggio 2026 assunta al protocollo al numero 213722/2026 del 7 maggio 2026, rivolta al Comune di Catania.

Giustizia amministrativa202601173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi alla pratica autorizzatoria di impianti pubblicitari della controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, operante nel medesimo settore della controinteressata e titolare di impianti pubblicitari autorizzati in area contigua, aveva chiesto l’accesso all’istanza autorizzativa, alle tavole progettuali e alla documentazione allegata, al parere della Polizia Municipale, alla S.C.I.A. e a ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale relativo agli impianti pubblicitari della controinteressata. Il Comune, dopo avere comunicato l’istanza alla controinteressata e dopo un primo erroneo invio di documentazione estranea, aveva negato l’accesso ritenendo l’istanza generica, non idonea a comprovare un interesse diretto, concreto e attuale e comunque incompatibile con le esigenze di riservatezza rappresentate dalla controinteressata. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, la lesione del diritto di difesa, la contraddittorietà dell’azione amministrativa e l’eccesso di potere. Il Comune e la controinteressata hanno chiesto il rigetto, sostenendo la genericità dell’istanza, l’assenza di un interesse qualificato e la riservatezza dei dati tecnici, progettuali e commerciali; in subordine hanno chiesto una limitazione dell’accesso con oscuramento delle parti riservate.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il giudice ha riconosciuto che la ricorrente possiede un interesse diretto, concreto e attuale, derivante dalla sua posizione differenziata di operatore economico dello stesso settore e titolare di impianti nella medesima area o in area immediatamente limitrofa. La contiguità territoriale e l’omogeneità dell’attività esercitata rendono strumentale, in senso ampio, la conoscenza degli atti alla tutela della posizione della ricorrente. La richiesta non costituisce quindi un controllo generalizzato sull’azione amministrativa, poiché riguarda una specifica pratica e documenti individuati. Il giudice ha tuttavia ritenuto indeterminata e di natura esplorativa la parte della domanda riferita a ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale, escludendone l’accoglimento indiscriminato. È stata inoltre esclusa l’ostensione integrale degli elaborati tecnici e progettuali di dettaglio. La riservatezza degli interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali della controinteressata non giustificava però un diniego totale: l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare un bilanciamento concreto tra accesso e riservatezza, consentendo l’ostensione parziale con oscuramento delle sole parti non necessarie. È stato quindi annullato il diniego nei limiti precisati e accertato il diritto della ricorrente ad accedere, entro trenta giorni, al provvedimento autorizzativo eventualmente rilasciato, al parere della Polizia Municipale, alla S.C.I.A. limitatamente alle parti descrittive dell’intervento, della localizzazione e della tipologia dell’impianto, nonché agli atti istruttori o verbali conclusivi che diano conto dell’esito del procedimento. Devono essere oscurati i dati tecnici di dettaglio, le soluzioni progettuali, le informazioni commerciali, organizzative o economiche e i dati personali non pertinenti. Il ricorso è stato respinto per il resto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Sono “interessati” all’accesso i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesta l’ostensione.

    La posizione qualificata dell’operatore economico, derivante dall’omogeneità dell’attività e dalla contiguità territoriale degli impianti, è sufficiente a radicare l’interesse all’accesso agli atti della pratica autorizzatoria della controinteressata.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Il divieto di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione non opera quando la richiesta riguarda una specifica pratica amministrativa e documenti puntualmente individuati, funzionalmente collegati alla tutela di una posizione giuridica qualificata.

  • art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990

    La tutela degli interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali del terzo impone un bilanciamento concreto e non legittima, di regola, il diniego integrale quando l’accesso sia necessario alla cura o alla difesa di interessi giuridici; occorre valutare l’ostensione parziale mediante oscuramento.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    La necessità difensiva rafforza il diritto di accesso, ma non comporta l’ostensione indiscriminata di documenti o parti eccedenti rispetto all’interesse conoscitivo azionato.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    In caso di accoglimento dell’azione in materia di accesso, il giudice può ordinare all’amministrazione di consentire l’accesso entro un termine determinato; nel caso concreto è stato fissato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • L’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso può derivare dalla posizione di operatore economico dello stesso settore della controinteressata e dalla contiguità territoriale delle rispettive attività, quando la conoscenza degli atti sia funzionale alla verifica della regolarità della posizione amministrativa altrui e alla tutela della propria situazione giuridica.
  • La domanda di accesso riferita a una specifica pratica amministrativa e a documenti individuati non costituisce controllo generalizzato sull’azione amministrativa; tuttavia, la formula residuale relativa a ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale è inammissibilmente esplorativa se non accompagnata da una delimitazione puntuale dell’oggetto.
  • L’interesse all’accesso è autonomo rispetto all’eventuale successiva azione di impugnazione: l’amministrazione non può negare l’ostensione anticipando valutazioni sulla fondatezza, sull’ammissibilità o sull’utilità della futura iniziativa difensiva del richiedente.
  • La riservatezza degli interessi tecnici, commerciali, organizzativi o economici del controinteressato non giustifica automaticamente il diniego integrale dell’accesso; l’amministrazione deve effettuare un bilanciamento concreto e consentire, ove possibile, l’accesso parziale mediante oscuramento delle sole parti non necessarie.
  • Il riconoscimento del diritto di accesso deve essere circoscritto agli atti essenziali e alle parti pertinenti rispetto all’interesse conoscitivo, con esclusione dei dati tecnici di dettaglio, delle soluzioni progettuali, delle informazioni commerciali o economiche e dei dati personali non pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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