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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29169/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento cautelare relativo a un'ipotesi di detenzione di stupefacente, il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero contro il rigetto della richiesta di arresti domiciliari, ha riformato l'ordinanza originaria e applicato la misura degli arresti domiciliari all'indagato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: con i primi tre ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che il Tribunale avesse ritenuto irrilevante la futura concedibilità della sospensione condizionale della pena, che avesse motivato in modo illegittimo e illogico la sussistenza del pericolo di recidiva, e che avesse applicato una misura eccessivamente gravosa senza valutare in modo puntuale l'adeguatezza di misure meno afflittive; con l'ultimo motivo ha contestato la gravità indiziaria, sostenendo che la sostanza fosse detenuta per uso personale e che, comunque, la condotta fosse occasionale e non riconducibile all'ipotesi aggravata di cui al secondo periodo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato con modalità non consentite. Ha rilevato d'ufficio che l'impugnazione era stata presentata, dopo il 1° aprile 2026, tramite posta elettronica certificata, senza osservare la disciplina ordinaria del deposito telematico prevista dagli artt. 111-bis, 175-bis, 311 e 582 c.p.p. e senza allegare un malfunzionamento dei sistemi informatici certificato o attestato nelle forme di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La difesa contestava che la condotta potesse rientrare nell'ipotesi aggravata e sosteneva che la detenzione fosse per uso personale e occasionale; la Corte non esamina il merito per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia cautelare personale deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata, secondo le forme di legge.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    L'atto di impugnazione deve essere depositato con le modalità indicate dall'art. 111-bis c.p.p., salvo diversa previsione di legge.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avviene esclusivamente con modalità telematiche, salvo le eccezioni previste e salvo il caso di malfunzionamento dei sistemi informatici disciplinato dall'art. 175-bis c.p.p.

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, il difetto ostativo deve essere certificato o attestato e comunicato secondo le forme previste; solo in tale evenienza è consentito il deposito con modalità non telematiche.

  • art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Nella fase transitoria del processo penale telematico ha differito l'applicazione dell'art. 111-bis c.p.p. e ha consentito, entro i limiti temporali previsti, il deposito via PEC di determinati atti non rientranti nelle eccezioni.

  • d.m. 29 dicembre 2023, n. 217

    Per alcuni uffici giudiziari e fino al 31 marzo 2026 ha consentito anche il deposito non telematico, compreso quello via PEC, degli atti nei procedimenti cautelari e nelle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

  • d.m. 30 dicembre 2025, n. 206

    Ha modificato il decreto ministeriale n. 217/2023 nel regime transitorio del deposito telematico.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La presentazione dell'impugnazione con modalità diverse da quelle legalmente prescritte integra causa di inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 28 reg. es. cod. proc. pen.

    La cancelleria è incaricata degli adempimenti esecutivi conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari personali, il deposito dell'atto deve avvenire nelle forme previste dalla disciplina processuale vigente; la trasmissione via PEC è ammissibile solo nei limiti della fase transitoria o in presenza di un malfunzionamento dei sistemi informatici ritualmente certificato o attestato.
  • Quando il regime transitorio sul deposito telematico è scaduto, non è consentito sanare ex post l'irregolarità del deposito tramite PEC: l'eventuale malfunzionamento legittimante deve essere specificamente dedotto e non può essere verificato d'ufficio in mancanza di allegazione.
  • La presentazione dell'impugnazione in una forma non prevista dalla legge configura una causa autonoma di inammissibilità del ricorso, assorbendo ogni questione di merito relativa ai motivi di censura contro la misura cautelare.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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