Cassazione Penale, Sentenza n. 31540/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, già destinatario di due sentenze irrevocabili di condanna, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due decisioni: da un lato, una sentenza del 1997 per associazione di tipo mafioso ed estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità mafiosa commesse tra il 1989 e il 1992; dall’altro, una sentenza del 2024 per estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità mafiosa commesse tra l’ottobre 2017 e il gennaio 2018 e per associazione mafiosa accertata fino al 3 maggio 2022. La Corte di appello ha rigettato l’istanza valorizzando la lunga distanza temporale tra i fatti, i periodi di detenzione interposti, la commissione di reati ulteriori estranei al contesto associativo, il mutamento della compagine del sodalizio e la mancanza di specifiche allegazioni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione di legge in tema di continuazione e reati associativi, assumendo che i giudici avrebbero dovuto valorizzare la continuità del ruolo del ricorrente nella stessa organizzazione mafiosa; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova, perché l’ordinanza avrebbe attribuito rilievo a circostanze smentite dalle sentenze di condanna; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sull’onere di allegazione e sui poteri istruttori del giudice dell’esecuzione, sostenendo che il condannato non avrebbe un onere giuridico di prova; 4) violazione di legge per mancata considerazione della giurisprudenza sulla continuazione tra reati-fine e associazione mafiosa, in presenza di una medesima strategia del sodalizio e di identico metodo intimidatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza di tutte le censure. Ha ritenuto che i motivi, in parte, sollecitassero una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità e, in parte, non evidenziassero reali vizi motivazionali. Ha confermato la correttezza dell’ordinanza impugnata, che aveva escluso il medesimo disegno criminoso sulla base di elementi fattuali ritenuti decisivi: la distanza ultraventennale tra i due blocchi di reati, i ripetuti periodi di detenzione nel mezzo, la commissione di reati estranei al contesto mafioso nei periodi di libertà, il mutamento della compagine associativa e, solo in via rafforzativa, la mancata allegazione di elementi specifici da parte del richiedente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede una preventiva e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell’autore almeno nelle linee essenziali.
art. 671 c.p.p.
Nel procedimento esecutivo può essere chiesto il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenze definitive.
art. 416-bis c.p.
Il reato associativo mafioso è stato uno dei titoli di reato oggetto delle sentenze poste a confronto per valutare l’eventuale continuazione.
art. 606 c.p.p.
I motivi che non denunciano un effettivo vizio di legittimità o che mirano a una nuova valutazione del merito sono inammissibili.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 81, secondo comma, c.p.
È richiamato come base normativa del reato continuato e del più mite trattamento sanzionatorio connesso all’unitarietà del disegno criminoso.
Massime di principio
- La continuazione tra reati presuppone la prova di una preventiva programmazione unitaria dei fatti successivi, non essendo sufficiente la mera reiterazione di condotte analoghe o la scelta di vita criminale.
- Il giudice dell’esecuzione deve compiere una verifica concreta degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, valorizzando omogeneità, contiguità temporale, modalità esecutive, causali e sistematicità delle condotte.
- Nel caso di più reati associativi, il vincolo della continuazione non può essere affermato automaticamente per il solo fatto dell’appartenenza a sodalizi criminosi o dell’omogeneità del titolo di reato; occorre un accertamento specifico sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività e sulla loro continuità nel tempo.
- La presenza di lunghi intervalli temporali, di periodi di detenzione interposti e di reati ulteriori estranei al contesto associativo può costituire indice del venir meno dell’originaria determinazione criminosa e dell’insorgere di nuove autonome spinte delittuose.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito richiedere una nuova ricostruzione del fatto quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici o travisamento della prova.
- Nel procedimento di esecuzione, il condannato non ha un onere giuridico di prova in senso stretto, ma deve comunque indicare gli elementi specifici utili a sostenere l’esistenza di un preventivo disegno criminoso unitario; l’assenza di tali elementi può al più avere valore rafforzativo nella motivazione del giudice.
- Il riconoscimento della continuazione tra reati-fine e associazione mafiosa richiede che i singoli reati risultino espressione di un unico programma criminoso e non di iniziative autonome maturate in momenti diversi.
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