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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28005/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per presunto errore di fatto da parte della Corte di cassazione nella valutazione di questioni sollevate in impugnazione. Il ricorrente lamentava: 1) omissione di esame di un motivo relativo alla premeditazione e alla comunicabilità dell'aggravante per adesione alla premeditazione dei mandanti, sostenendo che la Corte aveva ritenuto sussistente una adesione mai effettivamente contestata dalla difesa; 2) errata qualificazione delle censure come mero dissenso sul merito anziché come critica alla struttura della motivazione in relazione alla credibilità dei collaboratori di giustizia (G. Selva e C. Sacco); 3) mancata considerazione dei vizi argomentativi relativi all'identificazione del prevenuto. Si deduceva che la Corte di cassazione non avesse considerato puntualmente le doglianze contenute nei vari atti di impugnazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis consiste in un errore percettivo (svista o equivoco) sugli atti interni al giudizio di legittimità e non in valutazioni o interpretazioni giuridiche o in critiche al merito della valutazione probatoria. La Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente consistessero in critiche di valutazione (inammissibili con il rimedio straordinario), non in vere e proprie svista o omissioni percettive tali da modificare il risultato decisorio. Ha inoltre confermato che motivi nuovi non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio del ricorso straordinario per errore di fatto è circoscritto agli errori percettivi (svista o equivoco) sugli atti interni al giudizio di legittimità che abbiano influenzato la decisione; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per liquidare l'importo stabilito dalla Corte (euro 3.000,00).

  • Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati: Sez. 3, n. 47316/2017; Sez. 5, n. 29240/2018; Sez. 5, n. 48044/2019)

    Ribadito il confine tra errore di fatto (svista percettiva sugli atti) e valutazioni giuridiche o critiche al merito che non sono rimediabili con l'art. 625-bis; confermato il principio che motivi nuovi in cassazione non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis è ammesso solo se si prova un errore percettivo chiaro e dimostrabile negli atti della Corte di cassazione (es. omissione documentale evidente, contraddizione testuale interna che abbia condizionato la decisione).
  • Non è possibile utilizzare il rimedio per riesporre contestazioni di merito o per criticare la valutazione della credibilità dei testimoni o la valutazione probatoria: tali censure rientrano nel sindacato di merito e non nell'errore di fatto.
  • Motivi nuovi introdotti in cassazione non possono sanare vizi di inammissibilità dei motivi originari: la strategia difensiva deve assicurare che le questioni rilevanti siano tempestivamente e correttamente sollevate nei gradi precedenti e nel ricorso principale.
  • Per aumentare le probabilità di successo con il rimedio straordinario, il ricorrente deve indicare con precisione i passaggi contestati della motivazione della corte, dimostrare in che modo la svista ha inciso sul risultato decisorio e produrre, se possibile, documentazione o riferimenti testuali incontrovertibili che evidenzino l'errore percettivo.
  • In presenza di contestazioni sull'adesione alla premeditazione o sulla comunicabilità di aggravanti tra concorrenti, occorre dimostrare che la Corte ha travisato fatti documentali o ha omesso riferimenti probatori essenziali, non limitarsi a contestare l'opportunità o la correttezza della valutazione svolta.

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