Cassazione Penale, Sentenza n. 33992/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Catania con tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 597 c.p.p. e del divieto di reformatio in pejus, perché la Corte d'appello, riconoscendo la diminuente del vizio parziale di mente (art.89 c.p.) e riformulando il bilanciamento delle circostanze, non avrebbe tenuto conto delle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado (art.62-bis c.p.); (2) erronea determinazione della pena e violazione degli artt. 133 c.p. e 27 Cost., sostenendo che la pena base avrebbe dovuto rientrare nei limiti edittali dell'art.624 c.p. e non superare sensibilmente il minimo; (3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), in quanto la Corte avrebbe ritenuto la fattispecie non riconducibile alla causa di non punibilità per particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) la Corte territoriale ha correttamente rideterminato la pena avendo escluso una aggravante, riconosciuto la diminuente del vizio parziale e tenuto conto, nel computo della pena base, del precedente bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti; non c'è stata revoca del beneficio di cui all'art.62-bis né violazione del divieto di reformatio in pejus; (2) la determinazione della pena è stata effettuata nel rispetto dei limiti edittali (art.624 c.p.) e la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata; (3) la esclusione della particolare tenuità (art.131-bis c.p.) è fondata su motivazioni di fatto (gravità della condotta, intensità del dolo, recidiva, misura cautelare già in corso, entità del danno) non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e confermata la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'Appello (mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa).
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (n.2 e n.7)
Le aggravanti contestate sono state valutate nel bilanciamento con le attenuanti; la Corte d'appello ha escluso alcune aggravanti (n.2 o n.7 secondo il caso) e operato il confronto con le attenuanti secondo i criteri di bilanciamento previsti dal codice
art. 99, comma 4 cod. pen.
La recidiva qualificata è stata considerata nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti; quando la recidiva è ritenuta idonea a influire sul trattamento sanzionatorio opera il divieto di prevalenza delle attenuanti nei confronti della recidiva, salvo valutazioni motivate
art. 89 cod. pen.
E' stata riconosciuta la diminuente per vizio parziale di mente e applicata con giudizio di prevalenza su alcune aggravanti residue, riducendo la pena in misura inferiore al massimo previsto dalla diminuente per bilanciamento con aggravanti
art. 62-bis cod. pen.
Il beneficio delle attenuanti generiche riconosciuto in primo grado non è stato revocato tacitamente; la Corte d'appello ha tenuto conto del precedente bilanciamento effettuato dal Tribunale nella determinazione della pena base
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma procedurale sulla motivazione/contestazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inosservanza o errata applicazione nel procedimento di riforma
art. 133 cod. pen.
Principi guida per la determinazione della pena (pena base, circostanze, scostamento dal minimo edittale); la Corte ha ritenuto che la giustificazione dello scostamento dal minimo sia adeguata e insindacabile
art. 624 cod. pen.
Riferimento alla cornice edittale del reato di furto semplice; la Corte ha ritenuto che la pena base determinata rientri nei limiti dell'art.624 c.p.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa con valutazione di fatto: gravità della condotta, entità del danno, recidiva e comportamento dell'imputato non consentivano l'applicazione della norma
art. 69, comma 4 cod. pen.
Regole sul giudizio di bilanciamento tra recidiva reiterata e attenuanti; la sentenza applica i principi giurisprudenziali che impongono un bilanciamento strutturato e, in presenza di recidiva, talune attenuanti non possono prevalere
art. 132 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena (adeguatezza e individualizzazione); la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nel fissare la pena, sindacabile solo per vizio di motivazione o arbitrarietà
Massime di principio
- La Corte d'appello può riformare il trattamento sanzionatorio riconoscendo nuove diminuenti o escludendo aggravanti senza violare il divieto di reformatio in pejus purché la pena complessiva non aumenti e la motivazione sia adeguata.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (compresa la recidiva qualificata) è discrezionale e va motivato; in presenza di recidiva reiterata alcune attenuanti non possono prevalere se il giudice ritiene la recidiva idonea ad incidere sulla pena.
- La quantificazione della pena rientra nella valutazione del giudice di merito secondo gli artt.132 e 133 c.p.; la Cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la congruità numerica in assenza di arbitrarietà.
- La diminuente per vizio parziale di mente (art.89 c.p.) può essere applicata e, se ritenuta prevalente, opera sulla pena base risultante dopo il bilanciamento con le altre circostanze.
- L'applicabilità della particolare tenuità del fatto (art.131-bis) richiede valutazione di fatto sulla modesta offensività e sul danno esiguo; la sua esclusione è legittima se ricorrono elementi di gravità, danno non marginale o condotte reiterate/contestuali a misure cautelari.
- La presenza in primo grado di attenuanti generiche riconosciute con giudizio di equivalenza non impedisce al giudice di appello di rivedere il confronto tra circostanze, purché lo faccia con motivazione non contraddittoria e nel rispetto dei limiti di legge.
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