Ordinanza n. 94/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot.-OMISSIS-del SUAP del Comune di Trapani nella parte in cui: a) dispone la “condizione che il piano ammezzato avente altezza di m. 2,40 (cfr. art. 61 REC) costituisce accessorio/pertinenza (deposito, sgombero, riposto, locale tecnico e simili) dell’unità immobiliare destinata ad attività commerciale (piano terra porzione nord parallela alla -OMISSIS-)”; b) intima “il pagamento degli oneri concessori dovuti per il cambio della destinazione d’uso”; - della nota prot.-OMISSIS- dello SUAP del Comune di Trapani con la quale vengono “rideterminati gli oneri concessori riferiti all’unità immobiliare destinata ad attività artigianale” e confermate le quote di incidenza del costo di costruzione e le quote di incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla predetta nota prot. -OMISSIS-; - della nota prot. -OMISSIS-dello SUAP del Comune di Trapani con la quale si comunica la sospensione della SCA relativa alla SCIA alternativa al permesso di costruire; di ogni altro atto connesso, presupposto, preordinato e consequenziale. nonché per la condanna del Comune di Trapani alla restituzione della somma di euro 7.676,38 corrisposta a titolo di contributo di costruzione, di cui euro 6.751,29 a titolo di pagamento di oneri di urbanizzazione ed euro 925,10 a titolo di costo di costruzione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note del SUAP del Comune di Trapani relative alla qualificazione del piano ammezzato come pertinenza, alla richiesta e rideterminazione degli oneri concessori e alla sospensione della SCA relativa alla SCIA alternativa al permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, tre note del SUAP del Comune di Trapani. Con la prima nota l’amministrazione aveva subordinato l’intervento alla qualificazione del piano ammezzato, avente altezza di 2,40 metri, come accessorio o pertinenza dell’unità immobiliare destinata ad attività commerciale, richiedendo inoltre il pagamento degli oneri concessori per il cambio di destinazione d’uso. Con una seconda nota il SUAP aveva rideterminato gli oneri concessori riferiti all’unità immobiliare destinata ad attività artigianale, confermando le quote relative al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione. Con una terza nota era stata comunicata la sospensione della SCA relativa alla SCIA alternativa al permesso di costruire. La società ha inoltre chiesto la restituzione di euro 7.676,38 versati a titolo di contributo di costruzione. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel merito e decide esclusivamente sull’istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il periculum in mora. Il pregiudizio prospettato dalla ricorrente è stato qualificato come del tutto ipotetico e meramente economico; pertanto, non è stato ritenuto idoneo a integrare un danno attuale e concreto necessario per la concessione della tutela cautelare. L’ordinanza non definisce il merito delle censure contro gli atti del SUAP né la domanda di restituzione del contributo di costruzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per difetto del periculum in mora, non essendo stato dimostrato un pregiudizio attuale e concreto.
art. 61 REC
È richiamato nella nota amministrativa impugnata con riferimento all’altezza di 2,40 metri del piano ammezzato; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente e degli altri soggetti interessati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio attuale e concreto; un danno prospettato in termini meramente ipotetici non integra il periculum in mora.
- Il pregiudizio esclusivamente economico, in assenza di elementi ulteriori che ne dimostrino l’attualità, la concretezza e l’irreparabilità o difficilmente reversibilità, non giustifica di per sé la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
- Il rigetto dell’istanza cautelare per difetto di periculum in mora non comporta, sulla base di questa ordinanza, una decisione sulla fondatezza dei motivi di merito né sulla domanda restitutoria.
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