Cassazione Civile, Ordinanza n. 14471/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il licenziamento intimato a una dipendente del comparto scuola, assunta a tempo indeterminato, che in sede di inserimento nelle graduatorie e di stipula del contratto individuale aveva dichiarato di non aver riportato condanne penali. Successivi controlli dell'amministrazione hanno invece accertato due condanne definitive pregresse, non dichiarate. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento chiedendone l'annullamento, la reintegrazione e il risarcimento del danno, sostenendo in cassazione: 1) violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare e dell'art. 7 L. 300/1970; 2) rilevanza della propria buona fede e insussistenza dell'intenzionalità, assumendo di aver compilato moduli prestampati sulla base di informazioni da certificato; 3) irrilevanza delle condanne, perché risalenti ed estinte, e comunque non ostative all'accesso; 4) sussistenza di un falso innocuo; 5) omesso esame del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione; 6) irrilevanza della successiva trasmissione di documenti che avrebbero sanato le omissioni. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittimo il licenziamento, valorizzando la falsità delle dichiarazioni rese in violazione della clausola contrattuale e della disciplina collettiva, nonché l'effetto di alterazione del quadro conoscitivo dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi sia perché introducevano questioni non adeguatamente dedotte nei gradi di merito o non specificamente confrontate con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sia perché sollecitavano una rivalutazione del merito circa la buona fede, la natura delle condanne, la proporzionalità della sanzione e la ricostruzione fattuale della vicenda. È stato quindi confermato il licenziamento, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con i conseguenti oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte ribadisce che la censura è inammissibile se la questione non risulta specificamente dedotta e riproposta nel merito.
art. 7 L. 300/1970
Richiamato in tema di contestazione disciplinare e immutabilità della contestazione; la Corte precisa che il principio riguarda i fatti materiali contestati e non impedisce una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto.
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato dalla Corte d'appello come base della decadenza dai benefici conseguiti mediante dichiarazioni non veritiere.
art. 95 c.c.n.l. 2006/2009
Considerato dal giudice di merito come fonte del codice disciplinare che prevede il licenziamento senza preavviso per impiego conseguito mediante documenti falsi o mezzi fraudolenti e per condanne passate in giudicato di specifica gravità.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
Richiamato per l'equiparazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a una condanna ai fini considerati dal giudice di merito.
art. 49 c.p.
Richiamato dal ricorso in relazione alla tesi del falso innocuo; la Corte non accoglie la censura perché si risolve in una contestazione della valutazione di merito.
art. 18, comma 4, L. 300/1970
Invocato dal ricorrente in relazione alla sanzione espulsiva e alla proporzionalità; la Corte lo richiama solo per dichiarare inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del merito.
art. 360 c.p.c.
Le censure vengono dichiarate inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto o questioni nuove.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che introducono questioni non trattate nella sentenza impugnata o non specificamente dedotte e riproposte nei gradi di merito, salvo rilievo d'ufficio.
- Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare riguarda i fatti materiali addebitati e non è violato quando il datore o il giudice attribuiscano al medesimo fatto una diversa qualificazione giuridica.
- In tema di licenziamento per dichiarazioni non veritiere rese in fase di reclutamento, rileva il dato storico della condanna o dell'evento omesso, non la successiva estinzione del reato, quando la falsità abbia alterato il quadro conoscitivo dell'amministrazione e violato specifiche clausole contrattuali o disciplinari.
- La deduzione del "falso innocuo" richiede una censura che si confronti con l'accertamento di fatto del giudice di merito; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie o invocare genericamente la buona fede.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di singole prove, argomentazioni difensive o criteri di valutazione come la proporzionalità della sanzione se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.
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