Cassazione Penale, Sentenza n. 44877/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto contro la conferma della custodia cautelare in carcere imposta per il reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (atteggiata al ruolo apicale della indagata nel sodalizio). La ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione censure anche diverse da quelle già proposte in sede di riesame, privandola del diritto di proporre appello cautelare; contesta la valutazione relativa all'applicazione dell'art. 275, comma 4, c.p.p. (status di madre di prole) e sostiene l'esistenza di elementi nuovi tali da giustificare la sostituzione o attenuazione della misura
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le questioni proposte fossero le stesse già valutate e respinte nella precedente impugnazione cautelare (efficacia preclusiva endoprocessuale delle decisioni cautelari) e che il mero decorso del tempo non costituisca elemento idoneo di per sé a rimettere in discussione le esigenze cautelari. Inoltre il motivo è stato ritenuto generico, non specificando quali elementi di novità fossero stati effettivamente posti al G.I.P. Di conseguenza la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; il procedimento è stato inviato alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Norme richiamate
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Rilevanza dello status di madre di prole (tutela della cura della prole) come possibile causa di applicazione di misure meno afflittive; la Corte però conferma che tale status può essere superato dalla sussistenza di esigenze cautelari "eccezionali" che giustifichino la custodia in carcere
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello avverso le decisioni cautelari; la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello quando esso ripropone questioni già decise in sede cautelare precedente e non propone nuovi elementi efficaci
art. 299 cod. proc. pen.
Regime per la revoca o la sostituzione della misura cautelare: il tempo rilevante è quello decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, e può assumere rilievo solo se accompagnato da elementi nuovi e diversi da quelli già valutati
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in caso di inammissibilità, la possibilità di comminare una somma a titolo di ammenda; la Corte ha applicato tale disposizione irrogando euro 3.000
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come prorogato e modificato)
Norme emergenziali/procedurali che consentono, in talune ipotesi e per il periodo indicato, di trattare i ricorsi senza l'intervento rituale delle parti; la Corte ha specificato che il ricorso è stato trattato ai sensi di tali disposizioni
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di trasmissione alla Cancelleria a seguito della decisione cautelare e per la disciplina connessa
Sez.1, n. 19818 del 23/03/2018 (Ben Aicha, Rv. 273139)
Precedente di legittimità richiamato per il principio secondo cui il mero decorso del tempo non è di per sé elemento attenuante delle esigenze cautelari
Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato, Rv. 235908)
Precedente richiamato in relazione all'efficacia preclusiva endoprocessuale delle ordinanze cautelari: questioni già decise non possono essere riproposte, neppure con argomenti diversi
Sez. 2 n. 12807 del 19/02/2020 (Barbaro, Rv. 278999)
Giurisprudenza che conferma che il tempo rilevante ai fini della revoca/sostituzione è quello trascorso dall'applicazione/esecuzione della misura e che solo elementi nuovi possono giustificare una nuova valutazione
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo non è sufficiente per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare: occorrono elementi nuovi e concreti che incidano sulle esigenze cautelari
- Le questioni già decise in sede cautelare precedente sono precluse endoprocessualmente e non possono essere riproposte in appello cautelare, neppure sotto forma di argomenti diversi
- Un appello cautelare è inammissibile se non indica espressamente e in modo specifico quali elementi nuovi o diversi si intendono dedurre rispetto a quelli già valutati
- Lo status di madre di prole (art. 275, comma 4) può giustificare misure meno afflittive, ma può essere superato se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza adeguatamente motivate
- Il tempo rilevante ai fini di una richiesta di revoca/sostituzione è quello decorrente dall'applicazione/esecuzione della misura: solo fatti sopravvenuti e diversi possono costituire nuova base per la rivalutazione
- La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somma a titolo di ammenda), pertanto è prudente evitare impugnazioni generiche e prive di concreta novità
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