Cassazione Penale, Sentenza n. 39280/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due condanne a suo carico (sentenza Corte d'appello Bologna 24/09/2021 per art. 628 c.p. commesso il 24/07/2012 a Misano; sentenza Tribunale di Ravenna 06/05/2015 per artt. 582, 583, 641 c.p. commessi il 26/10/2012 a Cervia). Sosteneva che sussistesse un disegno criminoso unitario desumibile dall'identità del bene giuridico leso (due rapine), dalla modalità delle condotte e dalla stretta contiguità temporale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il rigetto dell'istanza di continuazione motivando che i fatti risultano commessi in luoghi diversi, con modalità diverse, con coimputati differenti e che il secondo episodio era estemporaneo e determinato da accadimenti casuali, elemento che esclude la volizione unitaria. Il ricorso non ha criticato specificamente l'affermazione di estemporaneità e quindi è risultato aspecifico e non correlato alle ragioni della decisione impugnata. Ai sensi dell'art. 616 comma 1 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Identificato solo come titolo di reato della prima condanna (rapina) richiamato per la descrizione dei fatti; non oggetto di interpretazione normativa nel provvedimento impugnato.
artt. 582, 583, 641 cod. pen.
Richiamati come titoli di reato della seconda condanna; la differenza di fattispecie e modalità è stata valorizzata dal giudice dell'esecuzione per escludere la continuazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
"non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea"
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'estemporaneità di un reato esclude la volizione unitaria e può prevalere su altri indici favorevoli alla continuazione.
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 (Delle Cave, Rv. 276916)
Giurisprudenza richiamata sul principio dell'aspecificità dei motivi di impugnazione: il ricorso deve confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli, Rv. 268823)
Richiamata in motivazione per sottolineare che l'impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato e deve criticare specificamente le motivazioni rese dal giudice.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 (Sammarco, Rv. 255568)
Citata a sostegno del principio che i motivi di ricorso devono essere correlati alle ragioni, di fatto o di diritto, poste a base del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La continuazione fra reati richiede la prova di una volizione unitaria: identità del bene giuridico protetto, analogia delle modalità e contiguità temporale sono indici rilevanti ma non conclusivi.
- L'estemporaneità di un reato (realizzato per motivi o fatti casuali e non inserito in un disegno criminoso unitario) è criterio decisivo per escludere la continuazione e può prevalere su altri indici.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi espressamente con le ragioni addotte dal giudice di merito; l'assenza di una critica specifica alle motivazioni porta all'inammissibilità per aspecificità dei motivi.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è utile documentare elementi oggettivi di connessione (stesso disegno criminoso, coimputazione comune, medesimo modus operandi, programmazione temporale/progettualità), non solo affermazioni generiche di somiglianza.
- Le argomentazioni in cassazione devono indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e i fatti che sostengono ogni censura, pena la declaratoria di inammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p.
- Quando il giudice valorizza la diversità di luogo, tempi, modalità e soggetti coinvolti, il ricorrente deve fornire elementi concreti per confutare ciascun punto; attacchi generici alla decisione sono inefficaci.
- La strategia difensiva preventiva: raccogliere e proporre in primo grado e in appello prove e argomentazioni che dimostrino un disegno unitario, così da rendere più difficile per il giudice dell'esecuzione sostenere l'estemporaneità.
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