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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39280/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due condanne a suo carico (sentenza Corte d'appello Bologna 24/09/2021 per art. 628 c.p. commesso il 24/07/2012 a Misano; sentenza Tribunale di Ravenna 06/05/2015 per artt. 582, 583, 641 c.p. commessi il 26/10/2012 a Cervia). Sosteneva che sussistesse un disegno criminoso unitario desumibile dall'identità del bene giuridico leso (due rapine), dalla modalità delle condotte e dalla stretta contiguità temporale.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il rigetto dell'istanza di continuazione motivando che i fatti risultano commessi in luoghi diversi, con modalità diverse, con coimputati differenti e che il secondo episodio era estemporaneo e determinato da accadimenti casuali, elemento che esclude la volizione unitaria. Il ricorso non ha criticato specificamente l'affermazione di estemporaneità e quindi è risultato aspecifico e non correlato alle ragioni della decisione impugnata. Ai sensi dell'art. 616 comma 1 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Identificato solo come titolo di reato della prima condanna (rapina) richiamato per la descrizione dei fatti; non oggetto di interpretazione normativa nel provvedimento impugnato.

  • artt. 582, 583, 641 cod. pen.

    Richiamati come titoli di reato della seconda condanna; la differenza di fattispecie e modalità è stata valorizzata dal giudice dell'esecuzione per escludere la continuazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)

    "non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea"

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'estemporaneità di un reato esclude la volizione unitaria e può prevalere su altri indici favorevoli alla continuazione.

  • Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 (Delle Cave, Rv. 276916)

    Giurisprudenza richiamata sul principio dell'aspecificità dei motivi di impugnazione: il ricorso deve confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli, Rv. 268823)

    Richiamata in motivazione per sottolineare che l'impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato e deve criticare specificamente le motivazioni rese dal giudice.

  • Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 (Sammarco, Rv. 255568)

    Citata a sostegno del principio che i motivi di ricorso devono essere correlati alle ragioni, di fatto o di diritto, poste a base del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La continuazione fra reati richiede la prova di una volizione unitaria: identità del bene giuridico protetto, analogia delle modalità e contiguità temporale sono indici rilevanti ma non conclusivi.
  • L'estemporaneità di un reato (realizzato per motivi o fatti casuali e non inserito in un disegno criminoso unitario) è criterio decisivo per escludere la continuazione e può prevalere su altri indici.
  • In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi espressamente con le ragioni addotte dal giudice di merito; l'assenza di una critica specifica alle motivazioni porta all'inammissibilità per aspecificità dei motivi.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è utile documentare elementi oggettivi di connessione (stesso disegno criminoso, coimputazione comune, medesimo modus operandi, programmazione temporale/progettualità), non solo affermazioni generiche di somiglianza.
  • Le argomentazioni in cassazione devono indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e i fatti che sostengono ogni censura, pena la declaratoria di inammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Quando il giudice valorizza la diversità di luogo, tempi, modalità e soggetti coinvolti, il ricorrente deve fornire elementi concreti per confutare ciascun punto; attacchi generici alla decisione sono inefficaci.
  • La strategia difensiva preventiva: raccogliere e proporre in primo grado e in appello prove e argomentazioni che dimostrino un disegno unitario, così da rendere più difficile per il giudice dell'esecuzione sostenere l'estemporaneità.

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