Cassazione Penale, Sentenza n. 31722/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano quanto al trattamento sanzionatorio per i reati di furto aggravato contestati (capo 1), 2) e 3), fatti commessi tra il 24/10/2021 e il 04/11/2021). Il primo motivo domanda la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p., sostenendo che il danno è stato risarcito prima della definizione del giudizio di primo grado (12/11/2021) e che il reato, per effetto del d.lgs. n. 150/2022, è divenuto procedibile a querela, con conseguente applicazione della causa di estinzione. Il secondo motivo censura la graduazione della pena, ritenuta determinata in misura superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la questione in linea di principio idonea anche in sede di legittimità ma ha dichiarato il motivo generico perché il ricorso non documenta profili decisivi per l'operatività dell'art. 162-ter c.p.: manca indicazione di eventuali interlocuzioni con le altre parti e dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, richiesta dalla norma (congiunzione 'e'). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e non consentita in Cassazione: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la rimodulazione della pena (modalità delle condotte e intensità del dolo) e la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché conforme agli artt. 132 e 133 c.p., come avvenuto nel caso. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti formali dell'impugnativa in Cassazione (contesto e limiti dei motivi deducibili).
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 2
Richiamato per il fatto che il reato di furto aggravato è divenuto procedibile a querela di parte, con implicazioni sull'applicabilità delle cause di estinzione previste dall'art. 162-ter c.p.
art. 162-ter cod. pen.
Norma sulla causa di estinzione del reato per riparazione del danno: richiede la riparazione mediante restituzioni o risarcimento e, ove possibile, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; la Corte ha evidenziato che per invocarla in Cassazione occorrono fatti già accertati nel merito e documentazione su tutti i requisiti (inclusa l'eliminazione delle conseguenze dannose).
art. 62 n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante richiamata dalle ricorrenti come prova di riparazione del danno; la Corte ha osservato che il riconoscimento dell'attenuante non basta di per sé a dimostrare l'operatività integrale dell'art. 162-ter senza ulteriori elementi probatori.
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il furto (e il furto aggravato) citata per delimitare il campo delle ipotesi nelle quali il reato può essere divenuto procedibile a querela secondo le novità legislative; la Corte ha fatto salvo il comma 3 del novellato art. 624.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi sul giudizio di misura della pena (determinazione della pena e criteri di graduazione) cui la Corte territoriale deve attenersi; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello conforme a tali principi, rendendo la valutazione insindacabile in questa sede.
Massime di principio
- Per ottenere l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. occorre dimostrare non solo il risarcimento o la restituzione del danno ma anche l'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato; la documentazione di tali profili deve risultare dai fatti accertati nel giudizio di merito.
- In Cassazione le questioni che richiedono accertamenti di fatto o interlocuzioni tra le parti non possono essere decise se non sono già pacificamente esaminate e documentate nel merito; i motivi che risultano generici o che omettono elementi decisivi sono inammissibili.
- Le censure sulla graduazione della pena sono limitate in sede di legittimità: è necessario indicare vizi logici o violazioni normative nella motivazione del giudice di merito. La semplice opinione della difesa sulla maggiore o minore severità della pena non è sufficiente.
- La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena è insindacabile in Cassazione se la decisione rispetta i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e risulta adeguatamente motivata.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve curare la completezza e specificità dei motivi, fornendo prova o indicazioni precise sui presupposti di diritto invocati per evitare la declaratoria di inammissibilità e il rischio di condanna alle spese e alle ammende.
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