Cassazione Penale, Sentenza n. 7492/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 03/10/2024 che aveva riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e liquidato 40.000,00 euro a favore di Cristina Antonia Capogna. La donna era stata posta in custodia cautelare (8/06/2020-12/10/2020 in carcere; 12/10/2020-02/11/2020 agli arresti domiciliari) per accuse di concorso nella detenzione di un fucile mitragliatore e di altre armi da guerra e per ipotesi di pianificazione di una vendetta per l'omicidio del padre; successivamente assolta con sentenza del 10/10/2021 (irrevocabile 04/03/2022) e con annullamento dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame di Bari (02/11/2020). Il Ministero ha denunciato violazione di legge (art. 314 c.p.p. e norme civili sul risarcimento/quantificazione) e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta della donna (connivenza, conoscenza delle armi, silenzio all'interrogatorio) osterebbe al riconoscimento del diritto o alla piena liquidazione dell'indennizzo e che il quantum è stato determinato erroneamente e incrementato ingiustificatamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero e confermato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione e liquidato 40.000,00 euro. La Suprema Corte ha condiviso la valutazione del Procuratore Generale: la Corte d'appello ha individuato un'ipotesi di ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314 c.p.p. in considerazione dell'annullamento dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame e della successiva assoluzione; inoltre ha richiamato principi di giurisprudenza consolidata per affermare che la condizione ostativa rappresentata dall'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera quando l'insussistenza 'ab origine' delle condizioni di applicabilità della misura risulta da una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio. La Corte ha poi ritenuto non ostativa al diritto all'indennizzo l'esercizio del diritto al silenzio dell'indagato (secondo le modifiche normative e la giurisprudenza recente) e ha escluso rilievo applicativo all'art. 20 della legge n. 110/1975 nel caso in esame. Sulla quantificazione la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni dell'aumento da circa 31.000,00 a 40.000,00 euro, richiamando altresì il principio per cui il giudice della riparazione non può ridurre l'indennizzo valutando una colpa lieve quando l'insussistenza 'ab origine' deriva da diversa valutazione del medesimo materiale probatorio. Condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali di legge.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; nella fattispecie applicata per riconoscere l'ipotesi di ingiustizia formale quando l'ordinanza cautelare è stata annullata e l'imputato assolto, con la precisazione giurisprudenziale che la condizione ostativa del dolo o della colpa grave non opera se l'insussistenza 'ab origine' risulta da diversa valutazione del medesimo compendio probatorio.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; utile per valutare se la custodia era legittimamente applicabile.
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 273 come norma che disciplina condizioni e presupposti per misure cautelari; la giurisprudenza precisa limiti alla fattispecie ostativa al risarcimento.
art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma sull'obbligo di denuncia in caso di smarrimento o furto di armi da parte di chi le detiene legalmente; la Corte ha ritenuto che tale obbligo non fosse rilevante nel caso specifico per negare la riparazione.
artt. 1227 e 2056 cod. civ.
Norme civili richiamate dal ricorrente in tema di concorso di colpa e quantificazione del danno; la Corte ha però confermato che non poteva essere applicata una riduzione dell'indennizzo per colpa lieve quando l'insussistenza 'ab origine' è il risultato di diversa valutazione degli stessi elementi probatori.
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio di diritto richiamato: la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera come condizione ostativa al risarcimento, salvo i casi in cui l'insussistenza 'ab origine' derivi da diversa valutazione del medesimo materiale probatorio.
Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019 (Raso) e successive pronunce (Sez. 4)
Giurisprudenza consolidata che conferma l'impossibilità per il giudice della riparazione di ridurre l'indennizzo per colpa lieve quando l'insussistenza 'ab origine' è dovuta a diversa valutazione degli stessi elementi; inoltre chiarisce l'inapplicabilità del richiamo alla colpa lieve nel calcolo del quantum in tali ipotesi.
Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022 (Z)
Pronuncia che chiarisce che il silenzio dell'indagato nell'interrogatorio, alla luce delle modifiche normative, non può essere valutato come comportamento ostativo al riconoscimento della riparazione.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione può essere riconosciuta anche quando l'ordinanza cautelare è stata annullata e l'imputato assolto; rileva se l'insussistenza delle condizioni per la misura deriva da una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio.
- La circostanza che l'imputato si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, alla luce delle modifiche normative e della giurisprudenza recente, comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.
- La condizione ostativa costituita dall'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera solo se la responsabilità dell'imputato è realmente causa della misura; non opera quando l'annullamento e l'assoluzione derivano da diversa valutazione degli stessi elementi.
- Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa sul quantum e può aumentare l'indennizzo per circostanze personali (es. condizioni di salute); tuttavia non può ridurre l'importo per una presunta colpa lieve se l'insussistenza 'ab origine' è stabilita per diversa valutazione del medesimo materiale probatorio.
- L'obbligo di denuncia previsto dall'art. 20 della legge n. 110/1975 riguarda specifiche ipotesi di smarrimento o furto da parte del detentore legale e non si estende automaticamente alle vicende di semplice conoscenza o presunta connivenza non comprovata.
- Nelle fattispecie simili è cruciale dimostrare se l'annullamento della misura e l'assoluzione dipendono da nuove prove o da una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio: nel primo caso la condizione ostativa potrebbe operare, nel secondo la riparazione è più facilmente riconoscibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7374/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7375/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7376/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7379/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7380/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7381/2025 del 24/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →