Sentenza del 24/06/2021 n. 18062 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
P.P.M. aveva impugnato le iscrizioni ipotecarie notificate nel 2009 per carenza di legittimazione passiva e presunte violazioni del D.P.R. n. 602/1973. La concessionaria (Equitalia) propose appello contro la decisione favorevole a P.P.M.; la CTR Lombardia dichiarò l'inammissibilità dell'appello per mancata specificità dei motivi (D.Lgs. n. 546/1992, art.53). In Cassazione la concessionaria deduceva, con cinque motivi, principale omissione di esame delle censure di appello, vizi di motivazione, questioni di giurisdizione (crediti non tributari), tardività del ricorso originario e irregolarità nelle notifiche delle cartelle poste a base dell'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della concessionaria perché non è stato impugnato il vero motivo decisivo della sentenza di merito (la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 8.000,00 per compensi oltre oneri) e ha dato atto dell'eventuale maggior contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13. Di fatto la sentenza di primo grado (accoglimento del ricorso di P.P.M. e illegittimità delle iscrizioni ipotecarie) è passata in giudicato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Impone il principio di specificità dell'impugnazione in sede tributaria: l'appello deve individuare e specificare i motivi. La mancata specificità può determinare l'inammissibilità dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
Codice di procedura civile, art. 112
La censura per omessa pronuncia su questioni sollevate in appello va formulata in modo da attaccare la vera ragione della decisione. Se il giudice di merito rigetta l'appello per inammissibilità e questo non viene impugnato, la Cassazione non può sindacare argomenti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., n. 4 (e comma 3)
Consente il ricorso per cassazione per omessa pronuncia o per motivazione insufficiente; tuttavia la Corte richiede che venga effettivamente contestata la ratio decidendi utilizzata dal giudice di merito (qui: inammissibilità per difetto di specificità).
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 77
Norme in materia di riscossione e notifiche relative alle cartelle esattoriali e all'iscrizione ipotecaria. Nel caso queste censure erano dedotte dalla ricorrente, ma la Corte di Cassazione non le ha esaminate nel merito per il carattere preliminare dell'inammissibilità dell'appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61; art. 21
Richiamate dalla ricorrente in relazione a motivazione e forma della decisione; la Corte ha ritenuto che tali doglianze non investissero la ratio della sentenza impugnata essendo questa fondata sull'inammissibilità.
Artt. 2697 e ss. c.c.
Riguardano l'onere della prova (ad es. sulla regolarità delle notifiche). Anche tali questioni non sono state valutate in sede cassazionale per il difetto di impugnazione della dichiarazione di inammissibilità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato: la sentenza dà atto della possibile applicazione dell'ulteriore pagamento a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In materia tributaria l'appello deve rispettare il principio di specificità (D.Lgs. n.546/1992, art.53): motivi generici o la mera reiterazione delle stesse difese già svolte in primo grado possono portare all'inammissibilità.
- Se il giudice d'appello dichiara l'appello inammissibile per difetto di specificità, quella dichiarazione costituisce la 'ratio decidendi' e va specificamente impugnata in Cassazione; altrimenti il ricorso per cassazione sarà dichiarato inammissibile.
- Quando il giudice, pur dichiarando l'inammissibilità, affronta comunque il merito, le argomentazioni meritorie sono giuridicamente ininfluenti: la parte interessata deve concentrare il gravame sull'inammissibilità e non sui punti meramente esaminati 'ad abundantiam'.
- Le questioni relative alla natura tributaria o no dei crediti posti a base di iscrizioni ipotecarie e alla regolarità delle notifiche devono essere documentate e tempestivamente dedotte; tuttavia tali profili non saranno esaminati se il processo viene deciso su un vizio formale (es. inammissibilità dell'appello).
- Per evitare il passaggio in giudicato di decisioni favorevoli al contribuente, la concessionaria/ente che impugna deve formulare motivi di appello specifici e, in caso di rigetto per inammissibilità, deve impugnare espressamente tale dichiarazione nelle fasi successive.
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