Sentenza del 24/06/2021 n. 844 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha revocato l'agevolazione 'prima casa' applicata all'atto di acquisto del 8/9/2016, recuperando la differenza di IVA tra l'aliquota agevolata del 4% e l'aliquota ordinaria del 10% e irrogando una sanzione del 30%. L'Ufficio motivava la decadenza per il possesso, da parte della ricorrente al momento dell'acquisto, di un altro immobile abitativo nel medesimo Comune; la contribuente contestava la decadenza e ha dedotto, tra l'altro, vizi procedurali (mancata redazione del PVC e violazione del termine di 60 giorni ex art.12 co.7 L.212/2000), nonché la non applicabilità delle sanzioni per carenza dell'elemento soggettivo e per condizioni di incertezza.
La decisione
Il Collegio d'appello ha accolto l'appello della Sig.ra Tizia. Ha ritenuto che, secondo la normativa vigente al momento dell'atto (con gli interventi del decreto semplificazioni del 2014 e la nota II-bis art.1), il requisito decisivo per la fruizione del beneficio sia la novità della fruizione dell'agevolazione (ossia che l'acquirente non abbia già usufruito del beneficio in precedenza) e non il mero possesso di un altro immobile avente destinazione abitativa. La Commissione ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. 2 febb. 2018, n.2565) secondo la quale il possesso di altro fabbricato non impedisce l'agevolazione se quell'immobile è inidoneo a soddisfare le esigenze abitative. Alla luce di ciò il Collegio ha dichiarato spettante alla ricorrente il beneficio 'prima casa' per l'immobile acquistato e ha compensato le spese tra le parti.
Norme richiamate
Legge 19 luglio 1993 n. 243
Normativa originaria che introduceva l'obbligo di adibire l'immobile acquistato a abitazione principale; la disciplina è stata successivamente modificata rendendo la materia più oggettiva.
Nota II-bis dell'art. 1 (interventi del decreto semplificazioni 2014, entrata in vigore 13/12/2014)
Definisce l'ambito oggettivo dell'agevolazione prima casa (tipologia di immobile, esclusione case di lusso, residenza entro 18 mesi). La norma tende a considerare oggettivamente il possesso di altro immobile di categoria abitativa, ma la giurisprudenza consente comunque la tutela dell'acquirente che non abbia mai usufruito dell'agevolazione o che dimostri l'inidoneità dell'immobile posseduto.
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamato dall'appellante per la mancata redazione del processo verbale di constatazione (PVC) e per il mancato rispetto del termine dei 60 giorni per il contraddittorio anticipato; tuttavia il Collegio non ha ritenuto decisivo questo vizio ai fini del merito sulla spettanza dell'agevolazione.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, sentenza 2 febbraio 2018, n. 2565
Principio secondo cui il beneficio prima casa può essere riconosciuto anche se l'acquirente è proprietario di altro immobile, qualora quest'ultimo sia oggettivamente inidoneo a costituire casa di abitazione per ragioni dimensionali o qualitative, ovvero in caso di situazioni di natura oggettiva (es. inabilità).
Regime IVA per cessioni immobiliari
Applicazione dell'aliquota agevolata del 4% per le cessioni soggette al beneficio prima casa e dell'aliquota ordinaria del 10% per le restanti; l'Ufficio aveva recuperato la differenza e irrogato la sanzione, ma il giudice ha riconosciuto l'agevolazione al contribuente.
Massime di principio
- La spettanza dell'agevolazione prima casa va valutata prioritariamente verificando se il richiedente ha già usufruito in passato del beneficio; l'assenza di precedente fruizione è spesso decisiva.
- Il mero possesso di un altro immobile abitativo non esclude automaticamente l'agevolazione: se l'immobile posseduto è oggettivamente inidoneo a costituire abitazione per il contribuente (per dimensioni, caratteristiche o altri motivi oggettivi), il beneficio può essere riconosciuto.
- La normativa recente tende a un approccio più oggettivo (categoria catastale, residenza entro 18 mesi), ma la giurisprudenza ammette eccezioni in presenza di inidoneità o circostanze oggettive che rendono legittima la fruizione del beneficio.
- Se l'Amministrazione contesta l'agevolazione per motivi procedurali (mancata redazione PVC, violazione termini del contraddittorio), conviene dedurre tali vizi ma anche preparare e dimostrare nel merito i requisiti sostanziali (inesistenza di precedente fruizione, inidoneità dell'immobile posseduto).
- In presenza di contestazione è utile produrre prove documentali sull'inidoneità dell'immobile posseduto (planimetrie, certificazioni, dichiarazioni tecniche) e richiamare la giurisprudenza consolidata che ammette l'eccezione per inidoneità.
- Le sanzioni possono essere contrastate invocando la carenza dell'elemento soggettivo o l'esistenza di un'obiettiva incertezza interpretativa della norma; tuttavia il successo dipende dalla concreta dimostrazione di tali elementi.
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