Sentenza del 24/06/2021 n. 3199 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Redditi da locazione non dichiarati - Onere della prova - Rilevanza reddituale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento di redditi fondiari per canoni di locazione non dichiarati; il contribuente deduceva che il contratto di locazione si era risolto anticipatamente con una scrittura privata priva di data certa e che, quindi, i canoni successivi non dovevano essere tassati. La scrittura privata è stata registrata tardivamente rispetto alla notifica dell'accertamento.
La decisione
Il giudice ha respinto il ricorso. È stato ritenuto che la scrittura privata priva di data certa non è idonea a dimostrare la risoluzione del contratto ai fini fiscali; la tardiva registrazione della risoluzione non produce effetti rispetto all'accertamento già notificato; deve farsi riferimento alla naturale scadenza contrattuale per la determinazione della rilevanza reddituale. L'onere della prova circa l'effettiva cessazione del rapporto e la data certa ricade sul contribuente.
Norme richiamate
TUIR d.P.R. 917/86, art. 26
La norma è richiamata in relazione alla determinazione del reddito fondiario; dalla sentenza emerge che per escludere la tassazione dei canoni il contribuente deve provare la cessazione del rapporto con atto avente data certa o efficacemente opponibile all'Amministrazione.
Cass. civ., sent. n. 326 del 26.07.2000
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui le scritture private senza data certa non farebbero prova della risoluzione o modifica del rapporto rispetto a terzi (compresa l'Amministrazione) e che la data certa/registrazione tempestiva è requisito probatorio rilevante.
Massime di principio
- L'onere della prova circa la cessazione anticipata del rapporto di locazione grava sul contribuente; occorre documentare la risoluzione con atto avente data certa (es. scrittura autenticata, atto registrato tempestivamente o altro mezzo che attesti la data certa).
- Una scrittura privata priva di data certa non è normalmente sufficiente a far valere la risoluzione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
- La registrazione tardiva della risoluzione non retroagisce rispetto a un accertamento già notificato; l'accertamento mantiene efficacia se basato sulla naturale scadenza del contratto.
- In assenza di prova idonea della cessazione, per la determinazione del reddito da locazione si fa riferimento alla naturale durata del contratto e ai canoni pattuiti fino a quella scadenza.
- Prassi consigliata per il locatore: ottenere data certa (notaio, raccomandata con data certa, immediata registrazione) e registrare tempestivamente ogni atto di risoluzione o transazione che incida sui termini del rapporto locativo per renderlo opponibile all'Amministrazione.
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