Sentenza del 24/06/2021 n. 2315 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Area a standard - Rettifica della rendita - Parametro - Importo della monetizzazione - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo a compravendita del 07.01.2013 (registrata 28.01.2013) di un terreno di mq. 8.626 nel Comune di Maida. Il contribuente aveva dichiarato un valore pari a euro 15.000 complessivi; l'Amministrazione ha rettificato il valore utilizzando il parametro della monetizzazione fissata dal Comune (e pari a euro 20,00/mq) per aree a standard, determinando maggiori imposte. Il contribuente ha contestato l'uso del valore di monetizzazione mutuato da particelle attigue e ha lamentato altresì la mancata allegazione, nell'avviso impugnato, dell'atto relativo alla monetizzazione (quest'ultimo motivo ritenuto inammissibile perché non sollevato in prime cure).
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello. Ha ritenuto legittima la rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria in quanto la somma stabilita per la monetizzazione (20,00 euro/mq) corrisponde, in linea di massima, al valore di mercato del bene e dunque costituisce parametro idoneo per la determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 32
La monetizzazione è alternativa alla cessione dell'area a standard e rappresenta il versamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di aree equivalenti; è riconosciuta quale istituto che può determinare il valore economico dell'area.
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 16 novembre 2009, n. 5171; T.A.R. Lombardia, Milano, 14 febbraio 2013, n. 451
La giurisprudenza amministrativa indica che la monetizzazione deve rispettare due criteri principali: essere commisurata all'utilità economica conseguita per la mancata cessione e non essere inferiore al costo di acquisizione di aree simili; in tal senso la somma può rappresentare il valore di mercato delle aree non cedute.
Parametro fiscale per la determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (valore di mercato)
La sentenza interpreta che il valore di mercato è il parametro legislativamente utilizzato per la determinazione delle imposte; pertanto la somma fissata per la monetizzazione, essendo in linea di massima rappresentativa del valore di mercato, è idonea a costituire base imponibile e giustifica la rettifica del valore dichiarato.
Massime di principio
- La somma stabilita dal Comune per la monetizzazione di un'area a standard può essere utilizzata dall'Amministrazione finanziaria come parametro per rettificare il valore dichiarato in un atto di compravendita, poiché corrisponde, in linea di massima, al valore di mercato.
- Per contrastare una rettifica basata sulla monetizzazione, il contribuente deve fornire elementi probatori specifici e idonei a dimostrare che il valore di mercato è effettivamente inferiore (perizia tecnica, confronti con compravendite comparabili, differenze oggettive di ubicazione o caratteristiche).
- La monetizzazione deve rispettare i criteri di essere commisurata all'utilità economica derivante dalla mancata cessione e non essere inferiore al costo di acquisizione di aree simili; decisioni comunali che adottano tali criteri sono generalmente ritenute attendibili.
- Motivi nuovi introdotti in grado d'appello sono inammissibili se non sono stati formulati nelle prime cure: occorre quindi sollevare tutte le eccezioni e produrre la documentazione già in primo grado.
- In giudizio tributario le spese seguono la soccombenza: se la rettifica viene confermata il contribuente è condannato alle spese di causa.
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