Sentenza del 24/06/2021 n. 2311 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Condono fiscale - Liti pendenti sull'I.V.A. - Contrasto con la normativa europea - Esclusione Condono fiscale - Causa ostativa - Esercizio dell'azione penale - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'irrogazione di una sanzione per omesso pagamento delle somme dovute a titolo di sanatoria fiscale ex art.15 legge n.289/2002 (condono IVA), deducendo: 1) l'illegittimità della normativa sul condono IVA e la sua incompatibilità con il diritto comunitario; 2) la lesione dei principi di buona fede e affidamento in quanto verso la società sarebbe stato avviato un procedimento penale prima della domanda di adesione al condono, impedendo la definizione agevolata ai sensi dell'art.15 comma 1.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto infondati entrambi i motivi: richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. unite Cass. n.3676/2010 e altri precedenti) ha stabilito che gli artt.15 e 16 della legge n.289/2002 non comportano rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento ma disciplinano la definizione di liti pendenti e potenziali e non sono automaticamente disapplicabili per contrasto con la VI direttiva 77/388/CEE; quanto alla causa ostativa di cui all'art.15, comma 1, la Corte ha confermato che essa opera quando il rappresentante legale sia stato destinatario di un atto di esercizio dell'azione penale (atti ex artt.50 e 417 c.p.p.) e che la società aveva formale conoscenza di tale atto (notifica del 23.12.2003) anteriormente alla domanda di adesione (05.02.2004), per cui la definizione non era ammessa. Inoltre non risultano atti con cui la società abbia revocato la domanda o richiesto rimborso delle somme versate; le comunicazioni dell'Amministrazione successive al termine per il versamento non possono fondare una situazione di buona fede. Sono state condannate le spese processuali (euro 3.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n.289, art.15
Regola la definizione delle liti potenziali; non costituisce rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento e prevede una causa ostativa quando il rappresentante legale abbia formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale; la causa ostativa richiede atto di esercizio (artt.50 e 417 c.p.p.), non il mero avvio del procedimento.
Legge 27 dicembre 2002, n.289, art.16
Disciplina la definizione delle liti pendenti e la sospensione dei termini; non equivale a rinuncia dell'Amministrazione e non è disapplicabile per contrasto con la VI direttiva, dovendosi interpretare restrittivamente ogni incompatibilità.
VI Direttiva 77/388/CEE del Consiglio (17 maggio 1977), artt.2 e 22
Rilevata dalla difesa come possibile contrasto con la normativa nazionale sul condono IVA; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione nazionale debba essere restrittiva e non determina automaticamente la disapplicazione delle norme nazionali che disciplinano la definizione delle liti e potenziali liti in materia di IVA.
Sentenza Corte di Giustizia C-132/06 (17 luglio 2008)
Ha dichiarato l'incompatibilità di alcune disposizioni della legge con il diritto comunitario relativamente alla condonabilità dell'IVA (artt.8 e 9 della legge n.289/2002) ma la pronuncia va interpretata restrittivamente e non impone automaticamente la disapplicazione dell'art.15 e art.16 nelle parti che regolano la definizione delle liti/potenziali liti.
D.lgs. 10 marzo 2000, n.74
Contiene i reati tributari che, ove sia esercitata l'azione penale nei confronti del rappresentante legale e ne sia stata data formale conoscenza, costituiscono causa ostativa alla definizione agevolata ex art.15 L.289/2002.
Codice di procedura penale, artt.50 e 417 c.p.p.
Riferiti come atti che costituiscono 'esercizio dell'azione penale': la ricezione di tali atti da parte del rappresentante legale (es. decreto di convalida di sequestro, informazione di garanzia) integra la conoscenza formale richiesta per l'applicazione della causa ostativa.
Cass. SS.UU. sent. n.3676/2010
Giurisprudenza di riferimento che afferma che le disposizioni sulla definizione delle liti non comportano rinuncia all'accertamento e devono essere interpretate nel senso della riduzione del contenzioso, non della condonabilità tout court dell'IVA; punto richiamato dal giudice.
Cass. Sez. trib., 31 maggio 2019, n.14946
Conferma la ratio dell'art.15 come strumento di riduzione del contenzioso potenziale e la non disapplicabilità della norma nella parte relativa alle liti potenziali in materia di IVA.
Cass. Sez. trib., 3 ottobre 2018, n.24000
Conferma l'orientamento secondo cui la causa ostativa opera quando il rappresentante legale sia destinatario dell'azione penale e il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale entro la data di perfezionamento della definizione.
Massime di principio
- La definizione agevolata (condono) prevista dagli artt.15 e 16 della L.289/2002 non costituisce una rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento, ma uno strumento per ridurre il contenzioso: non va automaticamente disapplicata con riferimento a controversie IVA sulla base della VI direttiva, salvo interpretazioni restrittive.
- La causa ostativa all'adesione al condono (art.15, comma 1) si verifica quando il rappresentante legale sia stato destinatario di un atto che configuri l'esercizio dell'azione penale (atti ex artt.50 e 417 c.p.p.) e il contribuente abbia avuto formale conoscenza di tale esercizio entro la data di perfezionamento della definizione; il mero avvio del procedimento penale non è sufficiente.
- Per far valere una lesione di buona fede/affidamento il contribuente deve dimostrare che atti dell'Amministrazione, conosciuti prima del versamento e formativi della sua aspettativa, abbiano indotto in errore: comunicazioni ricevute dopo il termine per il pagamento non consolidano una situazione di buona fede.
- La prova documentale delle notifiche/atti ricevuti (date, contenuti, destinatario) è cruciale: in situazioni analoghe occorre conservare e produrre le notifiche che dimostrino l'assenza di formale conoscenza di esercizio dell'azione penale entro la data di perfezionamento della definizione.
- Se si riceve una comunicazione che configura atto di esercizio dell'azione penale prima dell'adesione al condono, la definizione non è ammessa; in tal caso il contribuente deve valutare tempestivamente l'opportunità di rinunciare formalmente alla domanda e/o chiedere il rimborso di eventuali somme versate.
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