Sentenza del 24/06/2021 n. 3209 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Istanza di definizione della lite tributaria - Diniego - Effetti della mancata riassunzione del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che, in mancanza della istanza di ripresa del processo da parte della parte interessata entro il termine previsto, il giudizio tributario debba essere dichiarato estinto. Tale estinzione determina la cessazione del procedimento senza decisione di merito sulla contestazione tributaria. Si richiama, a supporto del principio, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1979/29.01.2020).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 D.L. 119/2018 (conv. L. 136/2018). Tale istanza è stata rigettata e, per effetto della norma, il processo tributario è stato sospeso in attesa di istanza di parte per la ripresa della trattazione. All'epoca la scadenza per depositare l'istanza di ripresa era il 31/12/2020. Non essendo stata depositata alcuna istanza per la ripresa del giudizio entro il termine stabilito, è sorto il problema degli effetti processuali della mancata riassunzione.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 119/2018 (convertito con L. 136/2018)
La norma prevede la sospensione dei giudizi pendenti per consentire la definizione agevolata: in caso di diniego alla definizione, la ripresa del giudizio richiede istanza di parte; in mancanza di tale istanza entro il termine previsto si producono effetti processuali che possono portare all'estinzione del procedimento.
Cass. civ., n. 1979 del 29/01/2020
La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui, dopo la sospensione disposta per effetto dell'istituto della definizione agevolata, la mancata riassunzione del processo da parte del soggetto interessato nei termini determina l'estinzione del giudizio tributario.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di definizione agevolata sospende automaticamente il processo tributario; tuttavia, se l'istanza viene respinta la parte deve attivarsi tempestivamente per chiedere la ripresa del procedimento nei termini stabiliti dalla legge o si rischia l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del procedimento per mancata riassunzione non decide il merito della pretesa tributaria: produce però la cessazione del processo e priva il ricorrente della sede giudiziale per ottenere una pronuncia favorevole, con vantaggio pratico per l'Amministrazione resistente.
- È essenziale rispettare i termini formali (es. il termine del 31/12/2020 previsto nella disciplina transitoria) e conservare le prove del deposito/notifica dell'istanza di ripresa; la mancanza di un'istanza tempestiva è difficilmente sanabile.
- In situazioni analoghe conviene presentare comunque, in via cautelativa, l'istanza di ripresa entro il termine previsto oppure impugnare tempestivamente eventuali provvedimenti di diniego/formali omissioni; valutare anche mezzi di impugnazione contro eventuali comportamenti processuali che abbiano impedito il tempestivo deposito.
- Qualora si ritenga di aver subito un pregiudizio per motivi procedurali (ad es. mancata comunicazione o errore del cancelleria), va valutata la possibilità di chiedere la riassunzione o la rinnovazione del processo nei limiti e secondo le condizioni previste dalle norme processuali e dalla giurisprudenza.
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