Cassazione Penale, Ordinanza n. 26542/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa per un reato in materia di stupefacenti commesso nel 2018. L'unico motivo dedotto consisteva nella violazione di legge per il mancato rilievo della prescrizione, sostenendo che il reato dovesse ritenersi estinto al momento della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall'art. 159 c.p. dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di tale legge, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Poiché il fatto era stato commesso nel 2018, alla data della sentenza di appello il reato non era ancora prescritto. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto del giudizio di merito.
art. 159 c.p.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione richiamata dalla Corte.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Non ha prodotto abrogazione retroattiva della disciplina della sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo di vigenza precedente.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Non ha abrogato retroattivamente la disciplina previgente per i reati commessi nel periodo 2017-2019; per i fatti dal 1 gennaio 2020 si applica la disciplina da essa sistematizzata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione, la disciplina della sospensione del corso prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto nel 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella disciplina, anche se successivamente intervenute riforme non ne hanno determinato l'abrogazione retroattiva.
- Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 non può ritenersi maturata la prescrizione applicando retroattivamente discipline successive più favorevoli sul piano del decorso del tempo.
- Il ricorso per cassazione che deduca il mancato rilievo della prescrizione è manifestamente infondato quando, secondo la disciplina temporale applicabile al fatto, il termine non era ancora decorso alla data della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26437/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26459/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26460/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26461/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26462/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26463/2026 del 15/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →