Sentenza del 06/11/2019 n. 28558 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, sostenendo che gli immobili avessero natura rurale e fossero quindi esenti dall'imposta. In particolare, ha lamentato che la CTR non avesse esaminato la visura storica e la pratica DOCFA, dalle quali sarebbe risultato che nel 2005 gli immobili non erano ancora iscritti nel Catasto fabbricati, ma risultavano censiti al Catasto terreni, con annotazione di ruralità. La contribuente ha inoltre dedotto l'omessa valutazione della documentazione comprovante il carattere rurale degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR di Bologna, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l'accertamento ICI, e ha rinviato la causa ad altra sezione della CTR Emilia-Romagna. Il giudice del rinvio dovrà verificare la situazione catastale con riferimento specifico all'annualità 2005 e, qualora accerti che gli immobili non erano ancora iscritti nel Catasto fabbricati in quell'anno, dovrà esaminare nel merito la sussistenza dei requisiti di ruralità previsti dalla legge. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito nella L. n. 133 del 1994
La norma individua i requisiti necessari per qualificare un fabbricato come rurale. Per gli immobili non iscritti al Catasto fabbricati, tali requisiti devono essere accertati in concreto dal giudice tributario, su prova fornita dal contribuente.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
La disposizione, come interpretata dalla normativa successiva, consente l'esenzione ICI per gli immobili rurali quando ne siano riconosciuti i requisiti di ruralità.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla L. n. 14 del 2009
Ha contribuito a chiarire, ai fini ICI, il regime degli immobili rurali e il collegamento tra esenzione e classificazione catastale.
L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale producono effetti, ai fini dell'utilizzo della rendita, dalla notificazione; tuttavia, una rendita notificata può essere utilizzata anche per annualità precedenti ancora accertabili, liquidabili o rimborsabili.
Cass., Sezioni Unite, n. 18565 del 21 agosto 2009
Ha stabilito che l'immobile classificato nelle categorie catastali rurali è esente ICI, mentre per gli immobili non iscritti in catasto l'esenzione dipende dall'accertamento concreto dei requisiti di ruralità.
Cass., Sezioni Unite, n. 3160 del 9 febbraio 2011
L'attribuzione della rendita catastale può essere applicata anche ad annualità precedenti ancora pendenti o accertabili, a partire dal momento in cui è stata presentata la relativa richiesta.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione ICI per ruralità occorre verificare la situazione catastale riferita all'anno d'imposta oggetto dell'accertamento, non soltanto quella esistente al momento dell'accertamento o del processo.
- Se l'immobile è già classificato in una categoria catastale rurale, l'esenzione opera secondo i requisiti previsti dalla legge; se è classificato in una categoria diversa, il contribuente deve normalmente contestare il classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità.
- Se l'immobile non era ancora iscritto nel Catasto fabbricati nell'annualità interessata, l'assenza di una categoria catastale rurale non esclude automaticamente l'esenzione: il giudice deve verificare concretamente la presenza dei requisiti di ruralità.
- Il contribuente che invoca l'esenzione deve fornire prova documentale della ruralità, anche mediante visure storiche, pratiche DOCFA, annotazioni catastali e documenti relativi all'utilizzo agricolo dell'immobile.
- Il giudice tributario non può omettere l'esame di documenti potenzialmente decisivi: se tali documenti possono modificare l'esito della controversia, la mancata valutazione può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio.
- Una variazione o una rendita catastale successiva può rilevare anche per annualità precedenti ancora accertabili o rimborsabili, purché siano rispettate le regole sulla richiesta e sulla notificazione.
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