Cassazione Civile, Ordinanza n. 15917/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria proposta da una banca creditrice contro un fideiussore, deducendo che quest'ultimo, con una scrittura privata autenticata del 24 luglio 2012, aveva conferito a un GEIE alcuni immobili di sua proprietà siti in Roma e Artena, spogliandosi di fatto dell'intero patrimonio e pregiudicando la garanzia patrimoniale dei creditori. Nel giudizio di primo grado si erano poi riunite anche domande di altra banca aventi a oggetto la simulazione, o in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., del medesimo atto. Il Tribunale aveva disposto la separazione delle domande per le quali il contraddittorio non risultava correttamente instaurato e dichiarato improcedibili quelle di alcune parti intervenute, pronunciando poi nel merito solo rispetto ad altre attrici e accogliendo le domande. In appello, la società ricorrente censurava la declaratoria di inammissibilità del proprio appello sostenendo: 1) la violazione degli artt. 354 e 177 c.p.c., perché la Corte d'appello l'avrebbe erroneamente considerata parte estromessa dal primo grado, nonostante avesse presentato istanza di revoca dell'ordinanza e riservato appello; 2) l'omesso esame dell'atto di intervento e della sua notifica, con conseguente erronea inclusione della sua posizione nella declaratoria di improcedibilità senza verifica del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello della ricorrente, poiché la decisione di primo grado che estromette una parte dal processo equivale, nella sostanza, a un rigetto della domanda nei suoi confronti e, se non tempestivamente impugnata, passa in giudicato. Ne deriva che la parte rimasta soccombente può limitarsi a notificare l'impugnazione alla parte estromessa, ma non può considerarla parte legittimata a proporre appello se non ha autonomamente impugnato il provvedimento di estromissione. La Corte ha inoltre escluso che l'istanza di revoca dell'ordinanza potesse valere come riserva di impugnazione, e ha ricordato che, in presenza di un provvedimento formale di separazione delle cause ex art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., non opera la riserva di impugnazione differita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato quale base dell'azione revocatoria proposta dai creditori per far dichiarare inefficace l'atto di conferimento degli immobili compiuto dal fideiussore.
È la forma del ricorso introduttivo utilizzata per promuovere l'azione revocatoria in primo grado.
È richiamato per la separazione delle domande in cui il contraddittorio non risultava correttamente instaurato.
È evocato dalla ricorrente per sostenere che la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice; la Cassazione esclude la fondatezza della censura.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ravvisa violazione nella decisione impugnata.
È indicato per affermare che, se la pronuncia di estromissione non è impugnata, nei confronti della parte estromessa è sufficiente la notifica dell'appello proposto da altri.
È richiamato per escludere che la parte estromessa possa intervenire in appello ad adiuvandum in mancanza di autonoma impugnazione.
art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c.
Il provvedimento formale di separazione delle cause emesso in connessione con l'estromissione viene qualificato come pronuncia definitiva, sottratta alla riserva di impugnazione differita.
Sono richiamati per precisare che la riserva di impugnazione differita non opera rispetto al provvedimento formale di separazione delle cause nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del primo motivo di ricorso, dedotto come violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, dedotto come omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte applica la condanna per responsabilità aggravata, ritenendone integrati i presupposti.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre impugnazione spetta soltanto a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata; la sola titolarità del rapporto sostanziale non basta a fondare la legittimazione processuale all'appello o al ricorso.
- La decisione di primo grado che estromette un convenuto per difetto di legittimazione passiva, pur se formulata impropriamente, equivale sostanzialmente a un rigetto della domanda nei suoi confronti e, se non viene tempestivamente impugnata, passa in giudicato.
- Quando la pronuncia di estromissione non è impugnata, la parte soccombente che propone appello solo nei confronti di altri soggetti deve notificare l'impugnazione alla parte estromessa ai sensi dell'art. 332 c.p.c.; tale parte non può a sua volta costituirsi in appello come impugnante né come interventore ad adiuvandum in assenza dei presupposti di legge.
- L'istanza di revoca di un'ordinanza non integra, di per sé, una riserva di impugnazione, se non contiene gli elementi idonei a valere come atto di gravame.
- Il provvedimento formale di separazione delle cause emesso dal giudice in presenza di cumulo di domande ha carattere definitivo e non è assoggettabile a riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è destinato a essere respinto, anche se prospetta errori processuali o omissioni di esame di singoli atti.
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