Risoluzione n. 236 del 25/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, in caso di mancato rinnovo dell’opzione per il consolidato fiscale, la ripresa a tassazione della differenza tra valore di libro e valore fiscale dei beni trasferiti in neutralità non costituisce realizzo di plusvalenza ai sensi dell’articolo 86 del TUIR e quindi non consente la rateizzazione. La rateizzazione resta invece possibile in caso di successiva cessione del bene da parte del soggetto che lo ha ricevuto in continuità fiscale.
Mancato rinnovo dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale e esclusione della rateizzazione della plusvalenza
Mancato rinnovo del consolidato fiscale e trattamento della plusvalenza da conferimento
La risoluzione esamina il trattamento fiscale della plusvalenza emersa da un conferimento di partecipazioni effettuato in regime di neutralità fiscale e successivamente oggetto di ripresa a tassazione per mancato rinnovo dell’opzione per il consolidato nazionale. Il tema centrale è se tale ripresa possa beneficiare della rateizzazione prevista per le plusvalenze dall’articolo 86, comma 4, del TUIR.
Fatti rappresentati dall’istante
La società ALFA S.r.l. ha conferito alla controllata BETA S.r.l. due partecipazioni totalitarie detenute dal 1999:
- una in GAMMA, poi DELTA S.r.l., società residente in Italia;
- una in EPSILON LTD, società di diritto inglese, che deteneva a sua volta il controllo totalitario di ZETA LTD, con sede in Hong Kong.
Il conferimento è avvenuto a valori di mercato, sulla base di valutazioni effettuate con un potenziale partner commerciale, poi non concretizzatosi. Sulla partecipazione nella DELTA S.r.l. è stata applicata l’esenzione da participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR. Per la partecipazione in EPSILON LTD, invece, non è stato applicato il regime PEX, poiché essa era riferita a una società avente come unico investimento il controllo di una società residente in un territorio a fiscalità privilegiata, senza interpello disapplicativo.
La partecipazione in EPSILON LTD, iscritta in bilancio al valore contabile di euro 3,00, è stata valorizzata nel conferimento in euro 2.000.000,00, con una plusvalenza di euro 1.999.997,00.
Regime fiscale inizialmente applicato
La plusvalenza non è stata assoggettata a imposizione immediata perché:
- le società hanno optato per la tassazione di gruppo ai sensi degli articoli 117 e seguenti del TUIR, a decorrere dal periodo d’imposta 1° dicembre 2004 - 30 novembre 2005 e per il triennio 1° dicembre 2004 - 30 novembre 2007;
- ai sensi dell’articolo 123 del TUIR, le parti hanno scelto il trasferimento in neutralità fiscale, con continuità dei valori riconosciuti.
Al termine del triennio, l’opzione per il consolidato non è stata rinnovata e il regime è cessato con il periodo d’imposta chiuso al 30 novembre 2007.
Quesito posto all’Agenzia
L’istante chiede se la differenza riassorbita a tassazione per effetto del mancato rinnovo dell’opzione per il consolidato, ai sensi dell’articolo 124, comma 1, lettera b), del TUIR, possa essere assoggettata a tassazione rateizzata ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del TUIR.
Argomentazioni del contribuente
Secondo la società istante, la rateizzazione dovrebbe essere ammessa perché il regime di neutralità fiscale comporta continuità tra posizione del cedente e del cessionario. A sostegno di tale tesi vengono richiamati:
- l’articolo 87 del TUIR;
- l’articolo 10 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, che consente di tenere conto anche del periodo di possesso del cedente;
- la circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004, che evidenzia la continuità tra cedente e cessionario nei trasferimenti in neutralità.
L’istante ritiene che tale logica debba estendersi anche al riallineamento dei valori in caso di cessazione del consolidato, per evitare una disparità rispetto all’ipotesi di successiva cessione del bene da parte del soggetto che lo ha ricevuto in neutralità.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama innanzitutto il quadro normativo:
- l’articolo 86, comma 1, del TUIR, secondo cui le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito se realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- l’articolo 9, comma 5, del TUIR, che estende tale disciplina anche ai conferimenti in società;
- l’articolo 86, comma 4, del TUIR, che consente, per i beni posseduti da almeno tre anni e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte negli ultimi tre bilanci, la tassazione in quote costanti fino a quattro esercizi;
- l’articolo 123 del TUIR, che nel consolidato nazionale consente la neutralità fiscale dei trasferimenti di beni diversi da quelli degli articoli 85 e 87;
- l’articolo 124, comma 1, lettera b), richiamato dall’articolo 125 per il mancato rinnovo, che impone l’aumento del reddito del controllante per la residua differenza tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti in neutralità.
L’Agenzia ricorda anche che l’articolo 123 è stato abrogato dalla legge n. 244 del 2007, con efficacia per i trasferimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Regimi alternativi della plusvalenza
Secondo l’Agenzia, al momento del conferimento la società disponeva di tre regimi alternativi:
- tassazione ordinaria integrale nell’esercizio di realizzo;
- tassazione rateizzata ex articolo 86, comma 4, del TUIR;
- neutralità fiscale ex articolo 123 del TUIR.
Poiché è stato scelto il regime di neutralità, la plusvalenza è stata sterilizzata attraverso una variazione in diminuzione in sede di consolidamento, ai sensi dell’articolo 122, comma 1, lettera c), nel testo vigente ratione temporis.
L’Agenzia afferma che tali regimi sono alternativi e incompatibili tra loro: la scelta della neutralità esclude l’applicazione della tassazione ordinaria o rateizzata sulla stessa operazione.
Esclusione della rateizzazione in caso di mancato rinnovo dell’opzione
La ripresa a tassazione della differenza tra valore di libro e valore fiscale, effettuata per effetto del mancato rinnovo dell’opzione di consolidato ai sensi degli articoli 124, comma 1, lettera b), e 125, comma 1, del TUIR, non costituisce un realizzo di plusvalenza ai sensi dell’articolo 86.
Di conseguenza, non può applicarsi la rateizzazione prevista dall’articolo 86, comma 4, del TUIR.
La cessazione del regime di consolidato per mancato rinnovo determina semplicemente il riallineamento del valore fiscale al valore civilistico del bene trasferito in neutralità, con tassazione secondo le regole proprie del consolidato in capo alla società consolidante.
Distinzione rispetto alla successiva cessione del bene
L’Agenzia distingue il caso del mancato rinnovo da quello in cui il bene, acquisito in neutralità, sia successivamente ceduto a soggetti estranei al perimetro di consolidamento.
In tale ipotesi:
- è il soggetto che ha acquisito il bene in continuità fiscale a determinare la plusvalenza al momento della cessione successiva;
- il disallineamento tra valore di libro e valore fiscale residuo rileva nella quantificazione della plusvalenza;
- la plusvalenza può essere rateizzata ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del TUIR;
- per il requisito del possesso può essere computato anche il periodo maturato in capo al primo cedente, come previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2004.
Conclusione
L’Agenzia conclude che la ripresa a tassazione derivante dal mancato rinnovo dell’opzione per il consolidato non può beneficiare della rateizzazione delle plusvalenze prevista dall’articolo 86, comma 4, del TUIR, perché non integra un realizzo in senso proprio. La rateizzazione è invece ammessa nelle ipotesi di successiva cessione del bene da parte del soggetto che lo ha ricevuto in neutralità.
Osservazioni finali
La risoluzione precisa che il parere riguarda esclusivamente l’interpretazione della norma tributaria e non la verifica dei fatti, assunti come rappresentati dall’istante. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione delle istruzioni fornite.
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