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Risoluzione

Risoluzione n. 235 del 24/08/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d’imposta per ricerca e sviluppo non spetta quando il committente, pur residente in uno Stato UE, opera per il tramite di una stabile organizzazione in Svizzera. Ai fini dell’agevolazione conta la localizzazione della stabile organizzazione che commissiona l’attività, e la Svizzera non soddisfa i requisiti di localizzazione previsti dalla norma.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo per attività commissionata da soggetto estero tramite stabile organizzazione svizzera

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo commissionata dall’estero

La risoluzione esamina se una società residente in Italia possa beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo quando la ricerca è svolta su incarico di una società capogruppo residente nei Paesi Bassi, ma operante per il tramite di una stabile organizzazione in Svizzera. Il documento interpreta l’art. 17, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in relazione all’agevolazione prevista dall’art. 1, commi 280 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Quesito posto dalla società istante

La società ALFA Srl, attiva nel settore elettronica e semiconduttori, appartiene a un gruppo multinazionale controllato dalla BETA NV, residente nei Paesi Bassi. Essa ha stipulato un contratto di ricerca e sviluppo con la capogruppo, che agisce tramite una stabile organizzazione con sede in Svizzera.

La società chiede se possa fruire del credito d’imposta per i costi di ricerca, considerando che:

  • la committente è residente nei Paesi Bassi;
  • l’attività di incarico è però svolta, ai fini del contratto, tramite una stabile organizzazione svizzera;
  • la Svizzera non rientra nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e non è inclusa nella lista del DM 4 settembre 1996.

La società rappresenta inoltre che invierà comunque il formulario previsto dal provvedimento del 24 marzo 2009, con eventuale rinuncia al credito qualora l’Agenzia ne escluda la spettanza.

Tesi sostenuta dal contribuente

L’istante sostiene che l’agevolazione spetti in base alla norma di interpretazione autentica dell’art. 17, comma 2, del DL n. 185 del 2008. Secondo tale lettura, l’uso della congiunzione disgiuntiva "o" renderebbe alternativi i requisiti della residenza e della localizzazione del committente.

La società ritiene quindi sufficiente che la capogruppo sia residente nei Paesi Bassi, senza che la presenza della stabile organizzazione in Svizzera incida sul diritto al beneficio. Aggiunge inoltre che l’Amministrazione finanziaria italiana potrebbe comunque verificare i dati rilevanti grazie agli strumenti di cooperazione con i Paesi Bassi.

Infine, sostiene che un’interpretazione restrittiva potrebbe contrastare con il principio di libera prestazione dei servizi nel Trattato CE.

Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama la disposizione interpretativa dell’art. 17, comma 2, del DL n. 185 del 2008, secondo cui il credito spetta ai soggetti residenti o alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo in base a contratti stipulati con imprese residenti o localizzate:

  • negli Stati membri della Comunità europea;
  • negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;
  • negli Stati o territori inclusi nella lista del DM 4 settembre 1996.

L’agevolazione, nei casi ammessi, è determinata sull’importo pattuito per la ricerca contrattuale svolta a condizioni di mercato e senza elementi di collusione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d), del DM n. 76 del 2008.

Chiarimenti sui soggetti committenti

La risoluzione richiama anche la circolare n. 17/E del 17 aprile 2009, che aveva già precisato che le imprese committenti devono essere residenti o localizzate:

  • in Stati membri della Comunità europea;
  • in Stati aderenti allo SEE, che comprende anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
  • in Stati o territori compresi nella lista del DM 4 settembre 1996, cioè Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

L’Agenzia esclude che il requisito possa essere interpretato come alternativo nel senso prospettato dalla società. Il riferimento alla localizzazione attribuisce autonomo rilievo alla stabile organizzazione che commissiona l’attività, indipendentemente dalla residenza della casa madre.

Applicazione al caso concreto

In base a quanto rappresentato nell’istanza, la società capogruppo agisce per il tramite della stabile organizzazione svizzera e, ai fini dell’agevolazione, deve pertanto ritenersi localizzata in Svizzera.

Poiché la Svizzera:

  • non fa parte dell’Unione europea;
  • non aderisce allo Spazio economico europeo;
  • non è inclusa nella lista del DM 4 settembre 1996;

il requisito soggettivo richiesto dall’art. 17, comma 2, del DL n. 185 del 2008 non è rispettato. Di conseguenza, la società istante non può beneficiare del credito d’imposta.

Profili istruttori e limiti dell’interpello

L’Agenzia precisa che non rientra nelle competenze esercitabili in sede di interpello la valutazione di fatto sulla stabile organizzazione in Svizzera e sul contenuto del contratto allegato, poiché tali verifiche spettano agli organi di controllo.

Obiezione sulla libera prestazione dei servizi

La risoluzione esclude anche che la conclusione adottata integri una restrizione incompatibile con il Trattato CE sulla libera prestazione dei servizi. Richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui può essere legittimo negare un vantaggio fiscale quando la verifica delle condizioni richiede informazioni ottenibili solo da un paese terzo e tali informazioni non siano acquisibili per assenza di un idoneo obbligo convenzionale.

Nel caso esaminato, la presenza della stabile organizzazione in Svizzera, paese extra-UE e non soggetto alla disciplina comunitaria sulla libera prestazione dei servizi, impedisce all’Amministrazione di ottenere adeguate informazioni dalle autorità svizzere. La circostanza che la società capogruppo sia residente in uno Stato membro non basta a superare tale limite.

Esito della risoluzione

La conclusione della risoluzione è negativa per il contribuente: il credito d’imposta per ricerca e sviluppo non spetta quando il committente, pur residente in uno Stato UE, commissiona l’attività tramite una stabile organizzazione localizzata in Svizzera.

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sull’osservanza delle istruzioni e dei principi enunciati.

Testo integrale

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