Risoluzione n. 239 del 26/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia esamina se un soggetto che ha svolto attività di lavoro autonomo occasionale e un successivo contratto a progetto possa accedere al regime agevolato per nuove attività ex art. 13 L. 388/2000 per l’avvio dell’attività di blogger. La risposta è che il lavoro autonomo occasionale non preclude in linea di principio l’agevolazione, ma occorre verificare in concreto se la nuova attività costituisca mera prosecuzione di quella precedente; tale valutazione fattuale esula però dall’interpello.
Regime agevolato nuove attività e mera prosecuzione dell’attività precedente
Regime agevolato per nuove attività e verifica della continuità
La risoluzione n. 239/E del 26 agosto 2009 riguarda l’applicabilità del regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per chi intraprende una nuova attività artistica, professionale o d’impresa. Il documento esamina in particolare se l’avvio dell’attività di "blogger" possa beneficiare dell’agevolazione quando il contribuente abbia già svolto in precedenza altre attività collegate al mondo digitale e creativo.
Quesito presentato
Il contribuente riferisce di aver svolto nel 2008 e fino a gennaio 2009 l’attività di "autore intermediale" per ALFA S.r.l. con contratto di lavoro a progetto. Avendo ricevuto da BETA S.r.l. la proposta di svolgere l’attività di "blogger", ha aperto partita IVA e chiede se la precedente attività osti all’accesso al regime agevolato, poiché l’articolo 13 richiede che la nuova attività non costituisca il proseguimento di un’attività già svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che l’attività di "autore intermediale" non avrebbe similitudini con quella di "blogger" e che, quindi, non vi sarebbe una mera prosecuzione dell’attività precedente. Di conseguenza ritiene rispettata la condizione prevista dall’articolo 13 della legge n. 388 del 2000 e ritiene di poter applicare il regime agevolato alle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, indicando anche il codice ATECO 2007 n. 82.99.99.
Normativa richiamata
L’articolo 13 della legge n. 388 del 2000 prevede che le persone fisiche che intraprendono un’attività artistica, professionale o d’impresa possano applicare, per l’anno di inizio e per i due successivi, un regime fiscale agevolato con imposta sostitutiva IRPEF pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa.
Il beneficio è subordinato a due condizioni principali:
- il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso del periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni.
Chiarimenti interpretativi richiamati dall’Agenzia
L’Agenzia richiama la circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001, secondo cui il regime agevolato è destinato a incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative e quindi non spetta a chi abbia già esercitato nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale o d’impresa.
Vengono inoltre richiamate le circolari n. 8/E del 26 gennaio 2001 e n. 59/E del 18 giugno 2001, che chiariscono che la mera prosecuzione va valutata in termini sostanziali e non soltanto formali. È mera prosecuzione l’attività che, pur presentandosi come nuova, si svolge in continuità con la precedente, ad esempio utilizzando gli stessi beni, nello stesso luogo e verso gli stessi clienti. La valutazione deve essere compiuta caso per caso, considerando il contesto generale della nuova attività.
Valutazione della prima condizione: attività svolte negli anni precedenti
Dagli elementi forniti risulta che il contribuente ha dichiarato per il 2006 e per il 2007 compensi da attività di lavoro autonomo occasionale, qualificati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir.
L’Agenzia ritiene che tale circostanza sia coerente con la prima condizione richiesta dalla norma, poiché il riferimento all’esercizio di "attività artistica o professionale ovvero d’impresa" rinvia all’esercizio abituale di arti e professioni e di imprese commerciali, rispettivamente agli articoli 53 e 55 del Tuir. Ne deriva che le attività svolte in forma occasionale, disciplinate dall’articolo 67 del Tuir, non sono idonee, di per sé, a precludere l’accesso al regime agevolato.
Valutazione della seconda condizione: mera prosecuzione
Quanto alla seconda condizione, l’Agenzia osserva che sarebbe necessario confrontare il contenuto dell’attività di "autore intermediale" svolta nel 2008 con quello dell’attività di "blogger" proposta da BETA S.r.l., sulla base dei contratti allegati all’istanza.
Tuttavia, tale confronto non sarebbe comunque sufficiente, perché non è noto il tipo di attività svolta nel 2007 e nel 2006, da cui sono derivati i redditi di lavoro autonomo occasionale dichiarati dal contribuente. Questa informazione è ritenuta indispensabile per stabilire se l’attività di blogger costituisca o meno una mera prosecuzione di quella precedentemente svolta.
Limiti dell’interpello e conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia precisa che il corretto inquadramento delle attività pregresse e il confronto con la nuova attività richiedono valutazioni di fatto, che non possono essere svolte in sede di interpello. Pertanto, non è possibile esprimere un giudizio definitivo sulla sussistenza o meno della causa ostativa relativa alla mera prosecuzione.
In sintesi, l’attività occasionale svolta negli anni 2006 e 2007 non preclude in astratto l’accesso al regime agevolato; resta però necessario verificare, in concreto e caso per caso, se l’attività di blogger rappresenti una continuazione sostanziale di quelle precedenti. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sulla corretta osservanza dei principi espressi nella risoluzione.
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