Risoluzione n. 242 del 27/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’IVA ad esigibilità differita ex art. 6, comma 5, DPR 633/1972, applicabile dal consorzio verso l’ente pubblico, non si estende automaticamente alle fatture dei consorziati verso il consorzio. L’eventuale differimento per i consorziati può valere solo se ricorrono le condizioni dell’art. 7 del DL 185/2008 e del DM 26 marzo 2009.
IVA ad esigibilità differita nei rapporti tra consorzio e consorziati
IVA ad esigibilità differita nei rapporti tra consorzio e consorziati
La risoluzione esamina il trattamento IVA delle prestazioni rese nell’ambito di un consorzio che opera come mandatario senza rappresentanza. Il tema centrale è se il regime di esigibilità differita, applicato dal consorzio nelle fatture emesse verso l’ente pubblico, possa essere utilizzato anche dai consorziati nelle fatture emesse nei confronti del consorzio.
Contesto del quesito
La società istante, ALFA s.n.c., fa parte di un consorzio senza scopo di lucro che agisce in nome proprio ma per conto e nell’interesse dei consorziati, al fine di acquisire appalti e concessioni di opere pubbliche e private. Il consorzio fattura al committente e, successivamente, i consorziati fatturano al consorzio per le prestazioni effettivamente eseguite.
Posizione prospettata dal contribuente
Secondo l’istanza, il consorzio svolge una mera funzione di intermediazione e non può operare a favore di soggetti diversi dalle imprese consorziate, che sarebbero le esecutrici effettive dei lavori. In tale prospettiva, le prestazioni dei consorziati al consorzio sarebbero sostanzialmente equivalenti a quelle rese dal consorzio ai terzi, in analogia con la disciplina del mandato senza rappresentanza. Da ciò l’istante deduceva la possibilità per il consorziato di emettere fattura con IVA ad esigibilità differita, purché il consorzio avesse a sua volta fatturato al committente con il medesimo regime.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama il principio, già affermato in precedenti documenti di prassi, secondo cui l’equiparazione prevista dall’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del DPR 633/1972 nei rapporti di mandato senza rappresentanza opera solo sul piano oggettivo delle prestazioni e non anche sotto il profilo soggettivo. Ne consegue che il trattamento fiscale va determinato in base alla specificità del caso concreto.
L’Amministrazione evidenzia che il differimento dell’esigibilità dell’imposta previsto dall’art. 6, quinto comma, del DPR 633/1972, di cui beneficia il consorzio nelle fatture emesse verso l’ente pubblico, costituisce un’agevolazione soggettiva. Per tale ragione non può essere esteso ai rapporti tra consorziati e consorzio.
Limiti applicativi dell’art. 6, comma 5, DPR 633/1972
La risoluzione ribadisce inoltre che la norma sul differimento dell’esigibilità si riferisce solo a specifici soggetti pubblici, individuati in modo tassativo, e non a qualsiasi ente pubblico. Trattandosi di disposizione speciale e derogatoria, essa va interpretata restrittivamente. Per questo motivo, un’agevolazione soggettiva non può essere estesa a soggetti diversi da quelli espressamente contemplati dalla legge.
Conclusione sulla fatturazione dei consorziati
Alla luce di tali principi, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio non possono essere equiparate, ai fini della fatturazione con esigibilità differita ex art. 6, comma 5, alle prestazioni rese dal consorzio all’ente pubblico. In altri termini, il consorziato non può invocare automaticamente il medesimo regime solo perché il consorzio lo applica nei confronti del committente pubblico.
Possibile applicazione di altra disciplina agevolativa
La risoluzione precisa tuttavia che, se ricorrono tutte le condizioni previste dall’art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal decreto ministeriale 26 marzo 2009, l’azienda consorziata può emettere fattura con esigibilità differita nei confronti del consorzio. In tal caso, la fattura deve contenere un’apposita annotazione che indichi l’operazione come soggetta a imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del DL 185/2008.
Indicazioni finali
Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme sul territorio.
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