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Risoluzione

Risoluzione n. 238 del 26/08/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 27-ter del DPR 633/1972 per le prestazioni socio-sanitarie rese a "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo" richiede la coesistenza di tutte e tre le condizioni nel medesimo soggetto beneficiario. Non si tratta quindi di tre categorie alternative, ma di un’unica categoria di persone che presentano congiuntamente tali requisiti di disagio sociale.

IVA su prestazioni socio-sanitarie a migranti, senza fissa dimora e richiedenti asilo

Esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie a favore di persone migranti, senza fissa dimora e richiedenti asilo

La risoluzione esamina l’ambito applicativo dell’art. 10, n. 27-ter, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare la portata dell’espressione "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo".

Quesito posto dall’istante

ALFA, nell’interesse delle imprese associate, domanda se l’esenzione IVA si applichi:

  • solo quando il soggetto beneficiario presenti cumulativamente le condizioni di migrante, senza fissa dimora e richiedente asilo;
  • oppure se tali espressioni indichino tre diverse categorie alternative di destinatari.

Tesi sostenuta dall’istante

Secondo l’interpretazione proposta, la norma non richiede la coesistenza delle tre qualifiche. L’esenzione si riferirebbe a tre tipologie distinte di soggetti:

  • i migranti;
  • i senza fissa dimora;
  • i richiedenti asilo.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che l’art. 10, n. 27-ter, prevede l’esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie rese in favore di diverse categorie di soggetti in condizione di disagio, tra cui:

  • anziani ed inabili adulti;
  • tossicodipendenti e malati di AIDS;
  • handicappati psicofisici;
  • minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza;
  • persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo;
  • persone detenute;
  • donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Le prestazioni devono essere rese da:

  • organismi di diritto pubblico;
  • istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della L. 23 dicembre 1978, n. 833;
  • enti aventi finalità di assistenza sociale;
  • ONLUS.

Requisiti per l’applicazione dell’esenzione

L’Agenzia individua tre condizioni cumulative per fruire dell’esenzione:

  • si devono trattare di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;
  • le prestazioni devono essere rese in favore di soggetti espressamente indicati dalla norma e in condizioni di disagio;
  • le prestazioni devono essere rese dai soggetti qualificati previsti dalla disposizione, anche tramite appalti, convenzioni e contratti in genere, come già chiarito dalla circolare n. 43/E del 2 novembre 2004.

Interpretazione dell’espressione "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo"

L’Agenzia ritiene che dalla formulazione letterale emerga la necessità della coesistenza delle tre condizioni nel medesimo soggetto beneficiario, poiché esse sono tutte riferite al sostantivo comune "persone".

La struttura della norma conferma questa lettura: dopo la formula "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo", il testo distingue ulteriori categorie, come "persone detenute" e "donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo", ripetendo ogni volta il sostantivo "persone" o "donne" per marcare soggetti diversi.

Coordinamento con la finalità della norma e con il diritto UE

L’interpretazione letterale è confermata dalla ratio della disposizione, che si colloca in coerenza con l’art. 132, lettera g), della Direttiva 2006/112/CE, la quale consente agli Stati membri di esentare dall’IVA prestazioni di servizi "strettamente connesse" con l’assistenza sociale.

La norma nazionale, quindi, delimita:

  • la tipologia delle prestazioni esentabili;
  • i soggetti che le effettuano;
  • i beneficiari, individuati in relazione a particolari stati di disagio.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che i "migranti" rientrano tra i destinatari delle prestazioni esenti da IVA solo quando presentino anche le ulteriori condizioni indicate dalla norma, e quindi quando siano contemporaneamente:

  • senza fissa dimora;
  • richiedenti asilo.

Ne deriva che l’espressione "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo" non indica tre categorie alternative, ma un’unica categoria di beneficiari caratterizzata dalla compresenza dei tre requisiti.

Vigilanza degli uffici

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali e provinciali vigilino affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati.

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