Ordinanza n. 3346/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’esito dell’esame di biologia svolto in data 3 marzo 2026; - dell’esito dell’esame di biologia svolto in data 18 febbraio 2026; - del provvedimento di annullamento della carriera della studentessa, non notificato e apparso sul portale personale della ricorrente in data -OMISSIS-; - del provvedimento, anche implicito e/o tacito, di decadenza dagli studi comminato a parte ricorrente; - del diniego alla ripetizione dell’esame di biologia; - di ogni atto e comportamento dell’Ateneo, volto a non coprire i posti liberi ed ancora disponibili per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; - della missiva datata -OMISSIS- con cui l’Ateneo di “Tor Vergata” comunica la disponibilità di n. 31 posti per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; - del Regolamento didattico di Ateneo, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - dei Regolamenti interni di Ateneo e delle Linee guida per il Supporto a studenti e studentesse con disabilità e/o DSA per sostenere gli esami, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e di tutti gli allegati, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE”, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2025/2026”, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-CFU durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - della graduatoria definitiva per l’accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026, in parte qua e nella parte in cui risulta lesiva degli interessi di parte ricorrente; - della graduatoria nominativa per l’accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026, in parte qua e nella parte in cui risulta lesiva degli interessi di parte ricorrente; - della graduatoria delle assegnazioni per l’accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2025/2026 pubblicata in data 21 gennaio 2026, in parte qua e nella parte in cui lesiva degli interessi di parte ricorrente; - del Bando di ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria delle Università in epigrafe, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - del Regolamento didattico di Ateneo, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - della Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, adottata con d.r. n. 9739/2018, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - dei riscontri alle istanze di accesso agli atti; - della comunicazione di disabilitazione dell’indirizzo email; - della missiva del -OMISSIS- pervenuta da parte dell’Ateneo con il quale lo stesso rigetta la domanda di riesame dell’esame di biologia e non accetta il piano didattico personalizzato; - della comunicazione del CARIS intervenuta in data -OMISSIS- con cui la studentessa viene informata della decadenza; - di tutte le comunicazioni intervenute con gli Uffici dell’Ateneo; - del diniego di perfezionamento dell’immatricolazione opposto a parte ricorrente con riferimento al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nonché con riferimento ai corsi affini; - dei decreti ministeriali n. 418 del 30 maggio 2025 e relativi allegati e n. 431 del 20 giugno 2025 e relativi allegati, n. 454/2025 e relativi allegati, in parte qua e nella parte in cui risulta lesivo degli interessi di parte ricorrente; - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente menzionati e nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di riammissione al corso di laurea per cui è causa, anche previa ripetizione dell’esame di Biologia, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decadenza dall’iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per mancato superamento dell’esame di Biologia e mancato conseguimento dei relativi CFU entro l’inizio del secondo semestre
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, la decadenza dall’iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2025/2026, gli esiti insufficienti degli appelli dell’esame di Biologia, il diniego di ripetizione dell’esame e di applicazione degli strumenti compensativi per DSA, il diniego di perfezionamento dell’immatricolazione, le graduatorie e gli atti ministeriali e universitari presupposti. Ha chiesto la riammissione al corso, anche previa ripetizione dell’esame di Biologia, nonché il riconoscimento degli esami di Chimica e Fisica nei corsi affini e, in subordine, il risarcimento del danno. In particolare, ha lamentato la violazione della disciplina sul semestre filtro e sull’ammissione al secondo semestre, l’illegittimità della decadenza, la mancata possibilità di ripetere l’esame e il mancato accesso agli strumenti compensativi previsti per studenti con DSA. Il TAR ha rilevato che gli appelli di Biologia erano stati tre, tenutisi il 3 febbraio, il 18 febbraio e il 2 marzo 2026, e che la ricorrente non aveva recuperato i CFU prima dell’inizio del secondo semestre.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di una prognosi favorevole sul fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. In primo luogo, ha ritenuto che la decadenza apparisse conforme all’art. 6 del d.l. n. 71/2025, che subordina l’ammissione al secondo semestre al conseguimento di tutti i CFU relativi agli esami del semestre filtro. In secondo luogo, ha ritenuto che gli esami di recupero fossero stati organizzati dall’Ateneo con modalità e tempistiche compatibili con la finestra temporale tra la pubblicazione della graduatoria e l’inizio delle lezioni del secondo semestre, così da consentire il conseguimento tempestivo dei CFU. È stata ritenuta non apprezzabile, in questa fase, anche la censura relativa agli strumenti compensativi per DSA, poiché la richiesta sarebbe stata presentata soltanto dopo lo svolgimento dei tre appelli di recupero, in violazione delle istruzioni e dei termini stabiliti dall’Università. Quanto al mancato riconoscimento degli esami di Chimica e Fisica nei corsi affini, il TAR ha rilevato che l’art. 7, commi 3 e 4, del d.m. n. 418/2025 rimette all’università di iscrizione la valutazione, anche parziale, del riconoscimento dei CFU conseguiti nel semestre filtro. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell’assenza di autonoma attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza delle condizioni per concedere la sospensione degli atti impugnati.
art. 6 d.l. n. 71/2025
L'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro
Il conseguimento di tutti i CFU degli esami del semestre filtro costituisce condizione per l’ammissione al secondo semestre; la decadenza impugnata è apparsa conforme a tale previsione.
art. 7, commi 3 e 4, d.m. n. 418/2025
Gli studenti che non accedono alla graduatoria di merito a causa del mancato superamento di tutti gli esami di profitto del semestre filtro, ovvero in caso di rinuncia alla votazione conseguita almeno a uno degli esami di profitto sostenuti secondo le modalità definite dall’Allegato 2, possono iscriversi ad altro corso di studio, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente e in presenza di posti disponibili, anche oltre i termini previsti dal Regolamento didattico di Ateneo. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il riconoscimento dei CFU conseguiti nel semestre filtro è rimesso alla valutazione dell’università ove lo studente si iscrive e può avvenire anche in forma parziale.
L’iscrizione a un corso affine, ove possibile, non comporta un riconoscimento automatico dei CFU: la valutazione spetta all’università di iscrizione e può essere anche parziale.
d.m. n. 1115/2025
La decadenza è stata adottata dall’Ateneo in applicazione dell’art. 3 del decreto ministeriale, la cui legittimità è stata contestata ma non ritenuta, in sede cautelare, tale da fondare una prognosi favorevole.
Massime di principio
- L’ammissione al secondo semestre di un corso di laurea magistrale a ciclo unico soggetto a semestre filtro può essere subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti per gli esami di profitto del semestre filtro; il mancato conseguimento dei CFU entro il termine stabilito può giustificare la decadenza o la mancata ammissione, se la disciplina applicabile è rispettata.
- La legittimità, in sede cautelare, degli esami di recupero deve essere valutata anche in rapporto alla finestra temporale disponibile tra la pubblicazione della graduatoria e l’inizio del secondo semestre: modalità e tempistiche sono sufficienti quando consentono concretamente il completamento degli esami e il conseguimento dei CFU entro tale termine.
- La richiesta di strumenti compensativi per studenti con DSA può essere valutata tardiva quando sia presentata soltanto dopo lo svolgimento di tutti gli appelli di recupero, in violazione delle istruzioni e delle tempistiche previamente stabilite dall’università.
- Il mancato accesso alla graduatoria di merito non determina automaticamente il riconoscimento degli esami sostenuti nei corsi affini: il riconoscimento dei CFU conseguiti nel semestre filtro è rimesso all’università presso la quale lo studente si iscrive e può essere anche soltanto parziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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