Ordinanza n. 689/2026 - Roma, Sezione 5Q
per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore del Signor Iqbal Muhammad Shahzeb entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia Islamabad, chiedendo in via cautelare che fosse fissato un appuntamento entro un termine breve e che fosse successivamente lavorata e conclusa la procedura relativa alla domanda presentata. Ha inoltre chiesto, in caso di inosservanza, la nomina di un commissario ad acta e l'adozione di ogni misura urgente idonea a eliminare il pregiudizio dedotto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che l'amministrazione aveva comunicato che l'appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica. Per tale ragione è venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia cautelare interinale di carattere propulsivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerato sia il lasso temporale non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, sia il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza nega la misura richiesta perché, dopo la fissazione dell'appuntamento da parte dell'amministrazione, è venuto meno l'interesse alla pronuncia cautelare.
Massime di principio
- La fissazione, da parte dell'amministrazione, dell'appuntamento richiesto dal ricorrente fa venir meno l'interesse a una misura cautelare propulsiva limitata all'ottenimento di quell'appuntamento, con conseguente reiezione dell'istanza cautelare.
- Nella regolazione delle spese della fase cautelare il giudice può valorizzare sia la durata non particolarmente lunga dell'inerzia amministrativa prima della proposizione del ricorso, sia l'attivazione dell'amministrazione in tempi ragionevoli dopo la richiesta giudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 92/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 97/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →