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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31150/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato. Il primo motivo riguardava la ritualità della costituzione di parte civile, ma la Corte ha rilevato che il motivo era formulato in modo generico e non si confrontava con la specifica motivazione della sentenza impugnata. Dal secondo al sesto motivo il ricorrente contestava la responsabilità, anche mediante una ricostruzione dei fatti, ma la censura è stata ritenuta del tutto generica e non idonea a scalfire la motivazione della decisione di merito, che aveva valorizzato le ripetute interferenze illecite del ricorrente nell'attività giudiziaria svolta da un giudice di pace, effettuate con minacce strumentali di adire il giudice disciplinare qualora non fossero state accolte le sue richieste difensive, nonché le ulteriori pesanti interferenze nei confronti del giudice e del cancelliere in altra udienza. Il ricorso richiamava inoltre un verbale SUEM relativo alle condizioni fisiche della persona offesa, ma tale elemento è stato ritenuto non decisivo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro non determinabile nel testo trasmesso; ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile, ritenendo che le conclusioni di quest'ultima non apportassero un contributo decisivo. La motivazione di inammissibilità si fonda sulla genericità dei motivi e sul mancato confronto con la motivazione della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La fattispecie concreta è ricondotta a interferenze illecite e minacce nei confronti dell'attività giudiziaria, compatibili con la contestazione di violenza privata; la sentenza richiama i fatti come già adeguatamente motivati dal giudice di merito, senza svolgere un'autonoma qualificazione normativa nel testo trasmesso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una critica generica della motivazione di merito: il motivo deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Le censure che si limitano a una diversa ricostruzione del fatto, senza indicare un vizio logico-giuridico concreto della motivazione, sono inidonee a superare la decisione di appello.
  • Quando la sentenza impugnata ha motivato in modo articolato sulla responsabilità, il ricorrente deve misurarsi con ciascun passaggio decisivo della motivazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Ai fini della liquidazione delle spese in favore della parte civile, non basta la mera presenza della parte nel giudizio di legittimità: occorre che il suo apporto difensivo sia effettivamente decisivo o comunque rilevante rispetto all'esito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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