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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6751/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Martinelli ha impugnato l'ordinanza che respingeva la sua istanza di restituzione delle somme sequestrate in ambito penale, deducendo che il GIP aveva erroneamente applicato l'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen. (norma relativa al sequestro probatorio) a un sequestro preventivo e che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento era stata ritenuta senza considerare che tale conversione richiede un credito certo, liquido ed esigibile, mentre la condanna penale aveva disposto un risarcimento generico rimesso al giudice civile per la liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al GIP del Tribunale di Pisa per un nuovo esame. Ha ritenuto che: (i) l'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen. si applica al sequestro probatorio e non al sequestro preventivo, quindi la devoluzione allo Stato sulla base di quel disposto era illegittima; (ii) il sequestro preventivo perde efficacia secondo l'art. 323 cod. proc. pen., che impone al giudice di decidere tra confisca e restituzione, e l'omissione di una statuizione sulla destinazione delle somme deve essere sanata su istanza; (iii) la conversione del sequestro conservativo in pignoramento richiede un credito certo, liquido ed esigibile, condizione assente in caso di condanna generica al risarcimento rimessa al giudice civile. Di conseguenza l'ordinanza è stata annullata e il giudice di merito dovrà rideterminare la destinazione delle somme alla luce dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    "Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato"

    La Corte ha ritenuto che la norma disciplina il sequestro probatorio e non il sequestro preventivo; pertanto non poteva essere utilizzata per dichiarare la devoluzione allo Stato delle somme sequestrate nell'ambito di un sequestro preventivo.

  • art. 323, cod. proc. pen.

    Regola la perdita di efficacia del sequestro preventivo e impone al giudice, alla definitività del procedimento, di decidere tra confisca o restituzione all'avente diritto; prevede inoltre, al comma 4, la possibilità di mantenere il sequestro a garanzia dei crediti indicati dall'art. 316 e la conversione in sequestro conservativo su richiesta del PM o della parte civile.

  • art. 316, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai crediti che possono essere garantiti dal sequestro conservativo; la Corte lo collega all'ipotesi di mantenimento del vincolo e alla conversione prevista dall'art. 323, comma 4.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, Trampa; Sez. 4, Biagini; Sez. 6, Fabris)

    La Corte richiama orientamenti secondo cui il sequestro probatorio e il sequestro preventivo hanno discipline distinte (Trampa) e la conversione del sequestro conservativo in pignoramento richiede che la sentenza penale abbia dichiarato un credito certo, liquido ed esigibile; in caso di condanna generica la conversione avviene solo dopo la sentenza civile che liquida il danno (Biagini, Fabris).

Massime di principio

  • L'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen. si applica al sequestro probatorio e non al sequestro preventivo: non si può usare la norma della devoluzione quinquennale per beni sottoposti a sequestro preventivo.
  • Per il sequestro preventivo la disciplina di riferimento rimane l'art. 323 cod. proc. pen.: alla definitività del procedimento il giudice deve decidere tra confisca o restituzione; l'omissione di tale decisione può essere sanata su istanza dell'interessato.
  • La conversione del sequestro conservativo in pignoramento richiede un credito certo, liquido ed esigibile (titolo esecutivo): se la condanna penale ha disposto un risarcimento generico, la quantificazione del danno spetta al giudice civile e solo dopo la sua sentenza può decorrere la conversione.
  • La semplice esistenza di un vincolo conservativo non comporta automaticamente la conversione in pignoramento: la conversione va disposta solo se richiesta dalle parti abilitate (pubblico ministero o parte civile) e se ricorrono i requisiti del credito.
  • Se nel provvedimento di condanna manca una statuizione sulla destinazione di somme sequestrate, il giudice dell'esecuzione deve intervenire per risolvere lo stallo, alternativamente ordinando la confisca o la restituzione all'avente diritto.

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