Sentenza n. 614/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento, n. -OMISSIS- - emesso dal Questore della Provincia di Ravenna - in data 24.7.2025 e notificato al lavoratore il 25 luglio 2025; nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione notificatogli il 25 luglio 2025, deducendo preliminarmente la rimessione in termini per errore scusabile, poiché l'atto non era stato tradotto in una lingua a lui comprensibile, non era formulato come diniego e presentava una motivazione poco perspicua. Nel merito ha sostenuto che l'istanza di rilascio del permesso per lavoro stagionale era stata presentata il 18 febbraio 2025, prima della scadenza del visto e dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, e che la tardiva convocazione per il fotosegnalamento, fissata per giugno 2025, era imputabile alla Questura. Ha inoltre dedotto che, ove il titolo fosse stato rilasciato tempestivamente, avrebbe potuto chiederne la conversione in permesso per lavoro subordinato, domanda che risultava presentata, e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare il suo percorso di inserimento socio-lavorativo. Il provvedimento impugnato, pur dando atto del nulla osta, del contratto e dell'autorizzazione al soggiorno per lavoro stagionale, aveva ritenuto tardiva la richiesta e ormai scaduto il titolo, senza chiarire se l'istanza successiva riguardasse il rilascio originario o la conversione. L'Amministrazione, costituita formalmente, non ha fornito i chiarimenti richiesti dal TAR sulla contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestiva, in via sostanziale, l'istanza originaria di rilascio del permesso stagionale, presentata il 18 febbraio 2025, e ha considerato tardiva soltanto la successiva formalizzazione tramite kit postale, in conseguenza della tardiva convocazione per il fotosegnalamento imputabile alla Questura. Ha accolto la richiesta di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., rilevando l'oggettiva scusabilità dell'errore del cittadino straniero, destinatario di un atto qualificato come archiviazione anziché diniego e corredato da motivazione non perspicua. Nel merito, ha ritenuto illegittima l'archiviazione per carenza di adeguata motivazione e per erronea ricostruzione della tardività dell'istanza. In assenza di elementi sostanziali ostativi evidenziati nel provvedimento, l'Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare il titolo materiale, anche dopo la sua scadenza, mantenendo la scadenza originaria, salvo diversa valutazione derivante da elementi ostativi sostanziali e previo contraddittorio con l'interessato. La sentenza non ha deciso la domanda di conversione, rimasta esterna e impregiudicata, precisando tuttavia che nella relativa valutazione dovrà essere considerato il ritardo imputabile all'Amministrazione. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo per la Questura di riesaminare l'istanza conformandosi ai criteri indicati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 37 c.p.a.
«la rimessione in termini per errore scusabile [...] costituisce un istituto di carattere eccezionale»
La rimessione in termini è ammessa eccezionalmente in presenza di oggettive ragioni di incertezza, gravi impedimenti di fatto o errore non imputabile al ricorrente; nel caso concreto è stata ritenuta giustificata dalla natura non perspicua dell'atto e dalla posizione del cittadino straniero da poco giunto in Italia.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Disciplina il lavoro stagionale dello straniero, cui si riferivano il nulla osta, il contratto e l'istanza di permesso.
art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
È richiamato in relazione alla sottoposizione dello straniero ai rilievi fotodattiloscopici quale condizione per il rilascio del permesso di soggiorno.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998
«è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata complessiva di tre mesi»
La durata del permesso per lavoro stagionale segue quella del contratto e non può superare il limite indicato; tale limite non esonera però l'Amministrazione dal rilascio materiale del titolo richiesto tempestivamente, ove non sussistano ostacoli sostanziali.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
È richiamato, insieme al comma 2-bis, in relazione ai rilievi fotodattiloscopici.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
«in attesa del rilascio del permesso di soggiorno [...] il lavoratore straniero munito di apposita ricevuta può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa»
La ricevuta consente il soggiorno e il lavoro nelle more del rilascio, ma la norma non giustifica l'archiviazione di un'istanza tempestiva quando il ritardo nella formalizzazione o nel fotosegnalamento dipenda dall'Amministrazione.
Massime di principio
- La rimessione in termini per errore scusabile può essere concessa quando il destinatario, soprattutto se straniero e da poco presente sul territorio nazionale, riceva un atto non qualificato espressamente come diniego, corredato da motivazione non perspicua, tale da rendere oggettivamente scusabile l'errore sul termine di impugnazione.
- Quando l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia stata presentata tempestivamente e siano presenti nulla osta e contratto di soggiorno, la tardiva formalizzazione o il tardivo fotosegnalamento imputabili alla Questura non possono essere posti a carico dello straniero.
- La scadenza del periodo autorizzato per il lavoro stagionale non esime l'Amministrazione dal rilasciare materialmente il titolo richiesto tempestivamente, anche dopo la scadenza, mantenendone la scadenza originaria, qualora non emergano ulteriori ragioni ostative di natura sostanziale.
- Un provvedimento che archivi un'istanza di permesso di soggiorno deve motivare coerentemente l'effettivo oggetto dell'istanza, la rilevanza della scadenza del titolo e le ragioni per cui il rilascio materiale non sia possibile; la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione determina l'illegittimità per carenza motivazionale.
- Nel riesercizio del potere successivo all'annullamento, l'Amministrazione deve previamente instaurare il contraddittorio qualora intenda fondare il diniego su elementi ostativi sostanziali e deve considerare il ritardo ad essa imputabile nella valutazione di eventuali domande di conversione del permesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →