Cassazione Civile, Ordinanza n. 24090/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, emessa dal Tribunale su ricorso della cassa edile provinciale e confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. La società ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con un solo motivo, deducendo la violazione dell'art. 75, quarto comma, c.p.c. perché la cassa edile sarebbe stata priva di legittimazione processuale: secondo la ricorrente, la procura ad litem era stata conferita dal Presidente dell'ente senza la preventiva autorizzazione del Comitato di gestione, che, in base allo statuto, sarebbe l'organo competente a promuovere le liti. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto superflua tale autorizzazione, senza considerare la struttura statutaria dell'ente e la ripartizione interna dei poteri tra Presidente e Comitato di gestione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente incardinata sull'art. 75 c.p.c., mirasse in realtà a contestare l'interpretazione dello statuto della cassa edile, attività riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per motivazione mancante/incongrua. Nel caso concreto, però, la ricorrente non aveva indicato specificamente quali norme interpretative degli artt. 1362 e seguenti c.c. fossero state violate, né aveva individuato concreti vizi logici della motivazione, limitandosi a prospettare una diversa lettura dello statuto e a chiedere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 75, quarto comma, c.p.c.
La censura sull'invalidità della costituzione in giudizio di una persona giuridica, per difetto di autorizzazione dell'organo deliberativo al conferimento della procura, attiene sostanzialmente alla verifica della rappresentanza processuale e, nel caso concreto, si traduceva in una contestazione dell'interpretazione dello statuto dell'ente.
artt. 1362 e ss. c.c.
La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici richiede l'indicazione puntuale delle regole interpretative violate, della parte della motivazione interessata e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione deducibile in cassazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
L'incongruenza o illogicità della motivazione rileva solo se tali lacune o contraddizioni impediscono di ricostruire il percorso logico della decisione, integrando un vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione la legittimazione processuale di una persona giuridica fondata sullo statuto, la doglianza investe normalmente l'interpretazione di un atto di autonomia privata e quindi un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità sull'interpretazione dello statuto è ammesso solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici legali siano stati violati e in che modo la motivazione se ne sia discostata.
- Non è sufficiente lamentare, in modo generico, una lettura errata delle clausole statutarie o una mancata considerazione sistematica di altre disposizioni interne all'ente.
- La denuncia di motivazione illogica o incongrua è ammissibile solo se vengono individuate precise lacune o contraddizioni decisive, tali da impedire la ricostruzione del percorso logico della decisione; altrimenti la censura si risolve in una richiesta di riesame del merito, estranea al giudizio di cassazione.
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