Sentenza n. 16090/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso la Questura di Foggia o altra sede della provincia ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 23 aprile 2024 relativo alla richiesta di assegnazione temporanea presso la Questura di Foggia o la provincia, formulata ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. A sostegno della richiesta erano stati allegati il contratto di lavoro della moglie, con scadenza il 30 giugno 2025, e la circostanza che la figlia minore aveva superato i tre anni di età.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo aver prospettato alle parti la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e assegnato un termine di trenta giorni per depositare memorie, ha rilevato che, alla data della decisione, erano venuti meno i presupposti dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 per l’assegnazione temporanea nel luogo in cui l’altro genitore svolge attività lavorativa. Il ricorrente non ha depositato memorie sulla questione e si è limitato a chiedere la decisione del ricorso. La domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza del 6 giugno 2024. Spese compensate per la materia e la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
ritenuta, pertanto, - essendo venuti meno i presupposti stabiliti dall’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 ai fini dell’assegnazione temporanea presso il luogo in cui presta attività lavorativa l’altro genitore - la sussistenza di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Il venir meno, nel corso del giudizio, dei presupposti previsti per l’assegnazione temporanea presso il luogo di lavoro dell’altro genitore determina una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione del diniego.
art. 73, comma 3, c.p.a.
il collegio, trattenuta la causa in decisione il 16 marzo 2026, ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., nelle predette circostanze, la possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, assegnando il termine di giorni trenta per il deposito di memorie su tale questione;
Prima di definire il giudizio sulla base della possibile sopravvenuta carenza di interesse rilevata d’ufficio, il giudice ha assegnato alle parti trenta giorni per presentare memorie.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio contro il diniego di un’assegnazione temporanea richiesta ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, vengono meno i presupposti previsti per l’assegnazione presso il luogo di lavoro dell’altro genitore, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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