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Sentenza

Sentenza n. 2549/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui non includevano i sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (personale forze dell'ordine)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha riconosciuto il diritto e avviato gli adempimenti per quattro ricorrenti, rappresentando tuttavia che per due di essi il trattamento era stato ceduto e la riliquidazione sarebbe stata possibile soltanto dopo il pagamento dell'ultima rata della cessione. La controversia ha riguardato quindi, da un lato, la permanenza dell'interesse alla decisione per i quattro ricorrenti il cui diritto era stato riconosciuto senza pagamento immediato e, dall'altro, il diritto degli altri due ricorrenti ai sei scatti, nonostante la cessazione dal servizio a domanda. Il TAR ha esaminato l'evoluzione normativa dell'istituto, l'abrogazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, il rinvio operato dall'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare all'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la portata del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei confronti dei due ricorrenti per i quali l'INPS non aveva riconosciuto né avviato la riliquidazione. Il TAR ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, continui a disciplinare l'inclusione dei sei scatti nel calcolo dell'indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia, compreso quello appartenente all'ordinamento militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione. L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la riviviscenza della formulazione originaria più restrittiva; l'abrogazione deve invece ritenersi riferita anche alla disposizione novellata. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide soltanto sulla base pensionabile e non modifica il regime dell'indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per i quattro ricorrenti nei cui confronti l'INPS aveva riconosciuto il diritto e avviato gli adempimenti, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché il mancato pagamento materiale riguardava esclusivamente la fase esecutiva e non la permanenza della pretesa sostanziale. L'INPS è stato condannato a corrispondere quanto dovuto ai due ricorrenti vittoriosi, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 1.800,00.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita

    La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia, includendo anche chi chiede il collocamento in quiescenza alle condizioni previste dal comma 2.

  • art. 21, comma 1, l. n. 232/1990

    Ha esteso l'istituto dei sei scatti al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387

    Mantiene applicabile alle forze di polizia ad ordinamento militare la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, ricomprendendovi la disciplina dell'indennità di buonuscita.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    La disposizione, nella formulazione che limitava i sei scatti ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, deve ritenersi abrogata a seguito dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del Codice dell'ordinamento militare; tale abrogazione non fa rivivere la formulazione originaria.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    In materia di prestazioni previdenziali, gli interessi legali sono dovuti senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo il richiamo operato dalla sentenza.

  • art. 16, comma 6, l. n. 724/1994

    Disciplina la decorrenza degli accessori sulle somme dovute dall'ente previdenziale.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato per escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme previdenziali dovute.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dalla l. n. 232/1990, si applica ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra appartenenti all'ordinamento civile e militare.
  • L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 ha mantenuto la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per il trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare; il richiamo comprende, quanto meno, la disciplina dell'indennità di buonuscita recata dall'art. 6-bis.
  • L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina la reviviscenza della disposizione originaria novellata quando la disciplina successiva abbia regolato la stessa materia; nel caso esaminato, l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 comporta il venir meno anche della disposizione da esso sostituita, senza ripristinare la precedente formulazione restrittiva.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale: costituisce un onere rilevante per la decorrenza del collocamento a riposo, ma il suo mancato rispetto non esclude il diritto al collocamento a domanda né, ricorrendone le condizioni, l'attribuzione dei sei scatti ai fini della buonuscita.
  • Quando l'amministrazione riconosce integralmente il diritto sostanziale azionato e avvia gli adempimenti necessari alla sua attuazione, la controversia può cessare limitatamente a tale parte, anche se il pagamento non è ancora materialmente eseguito, poiché l'adempimento economico appartiene alla fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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