Sentenza n. 2549/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui non includevano i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (personale forze dell'ordine)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha riconosciuto il diritto e avviato gli adempimenti per quattro ricorrenti, rappresentando tuttavia che per due di essi il trattamento era stato ceduto e la riliquidazione sarebbe stata possibile soltanto dopo il pagamento dell'ultima rata della cessione. La controversia ha riguardato quindi, da un lato, la permanenza dell'interesse alla decisione per i quattro ricorrenti il cui diritto era stato riconosciuto senza pagamento immediato e, dall'altro, il diritto degli altri due ricorrenti ai sei scatti, nonostante la cessazione dal servizio a domanda. Il TAR ha esaminato l'evoluzione normativa dell'istituto, l'abrogazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, il rinvio operato dall'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare all'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la portata del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei confronti dei due ricorrenti per i quali l'INPS non aveva riconosciuto né avviato la riliquidazione. Il TAR ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, continui a disciplinare l'inclusione dei sei scatti nel calcolo dell'indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia, compreso quello appartenente all'ordinamento militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione. L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la riviviscenza della formulazione originaria più restrittiva; l'abrogazione deve invece ritenersi riferita anche alla disposizione novellata. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide soltanto sulla base pensionabile e non modifica il regime dell'indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per i quattro ricorrenti nei cui confronti l'INPS aveva riconosciuto il diritto e avviato gli adempimenti, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché il mancato pagamento materiale riguardava esclusivamente la fase esecutiva e non la permanenza della pretesa sostanziale. L'INPS è stato condannato a corrispondere quanto dovuto ai due ricorrenti vittoriosi, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 1.800,00.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita
La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia, includendo anche chi chiede il collocamento in quiescenza alle condizioni previste dal comma 2.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
Ha esteso l'istituto dei sei scatti al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
Mantiene applicabile alle forze di polizia ad ordinamento militare la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, ricomprendendovi la disciplina dell'indennità di buonuscita.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La disposizione, nella formulazione che limitava i sei scatti ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, deve ritenersi abrogata a seguito dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del Codice dell'ordinamento militare; tale abrogazione non fa rivivere la formulazione originaria.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
In materia di prestazioni previdenziali, gli interessi legali sono dovuti senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo il richiamo operato dalla sentenza.
art. 16, comma 6, l. n. 724/1994
Disciplina la decorrenza degli accessori sulle somme dovute dall'ente previdenziale.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato per escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme previdenziali dovute.
Massime di principio
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dalla l. n. 232/1990, si applica ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra appartenenti all'ordinamento civile e militare.
- L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 ha mantenuto la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per il trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare; il richiamo comprende, quanto meno, la disciplina dell'indennità di buonuscita recata dall'art. 6-bis.
- L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina la reviviscenza della disposizione originaria novellata quando la disciplina successiva abbia regolato la stessa materia; nel caso esaminato, l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 comporta il venir meno anche della disposizione da esso sostituita, senza ripristinare la precedente formulazione restrittiva.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale: costituisce un onere rilevante per la decorrenza del collocamento a riposo, ma il suo mancato rispetto non esclude il diritto al collocamento a domanda né, ricorrendone le condizioni, l'attribuzione dei sei scatti ai fini della buonuscita.
- Quando l'amministrazione riconosce integralmente il diritto sostanziale azionato e avvia gli adempimenti necessari alla sua attuazione, la controversia può cessare limitatamente a tale parte, anche se il pagamento non è ancora materialmente eseguito, poiché l'adempimento economico appartiene alla fase esecutiva.
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