Cassazione Civile, Ordinanza n. 17999/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasceva da un ricorso per cassazione proposto avverso un decreto della Corte d'appello di Firenze. Prima della decisione, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese. La società controricorrente, soggetta a concordato preventivo, ha aderito alla rinuncia ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., assentendo anche alla compensazione delle spese di lite. La decisione non contiene il merito della controversia originaria, ma solo la definizione del giudizio di legittimità per rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione, preso atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione della controparte, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sul merito del decreto impugnato; il tema trattato è esclusivamente processuale e riguarda la chiusura del giudizio di cassazione per rinuncia accettata. Le spese risultano richieste come compensate dalle parti, ma il testo riportato si limita alla declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando la controparte costituita vi aderisce.
- L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia può riguardare anche gli atti del giudizio e la regolazione delle spese, consentendo la chiusura del processo senza pronuncia sul merito.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia accettata è una definizione esclusivamente processuale e non comporta alcuna valutazione della fondatezza dei motivi originariamente dedotti.
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